F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 11 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. BREMBATESE AWERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’11.7.2000 INFLITTA AL CALCIATORE ALGAROTTI NICOLA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 17 del 23.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 11 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. BREMBATESE AWERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL'11.7.2000 INFLITTA AL CALCIATORE ALGAROTTI NICOLA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 17 del 23.11.1995) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 17 del 23 novembre 1995, dichiarava inammissibile il reclamò proposto dal F.C. Brembatese avverso la sanzione della squalifica del calciatore Algarotti Nicola fino all' 11.7.2000 per fatti relativi alla sua partecipazione al Torneo Ambrosiana di Porto d'Adda (Milano) dell' 11.7.1995. La Commissione Disciplinare ha fondato la sua pronuncia di inammissibilità sul fatto che i termini di impugnativa decorrevano dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale del Comitato di Monza n. 2 dell' 1.9.1995; riportante la sanzione in questione. Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. il F.C. Brembatese. Il reclamo può trovare accoglimento. È noto infatti che ogni sistema di pubblicità legale, come è quello in esame, genera presunzioni assolute di sconoscenza che prescindono, rendendole irrilevanti, da ogni tipologia di mancata acquisizione della conoscenza in punto di fatto. È del più noto che per Comunicato Ufficiale si intende quello pubblicato dal Comitato presso il quale siede I' organo disciplinare che ha inflitto la sanzione. Da ciò consegue che il termine di impugnativa decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione di quel comunicato, nel che si sostanzia il sistema di pubblicità legale del settore essendo irrilevanti, trattandosi di moduli ausiliari di conoscenza che in fatto possono tornare di qualche utilità, le notizie che, senza limiti temporali, altri organi possono dare dell" avvenuta pubblicazione del "Comunicato Ufficiale". Per questi motivi la C.A.F. respinge I' appello come sopra proposto dal F.C. Brembatese di Brembate (Bergamo) ed ordina I' incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it