F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 7 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S.C. VITORCHIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITORCHIANO/CASTRENSE DEL 7.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 102 del 2.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 7 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S.C. VITORCHIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITORCHIANO/CASTRENSE DEL 7.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 102 del 2.2.1996) L'U.S. Calcio Vitorchiano ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Dísciplinare presso il Comitato Regíonale Lazio, di cui al Com. Uff. n. 102 del 2 febbraio 1996, con la quale veniva respinto il reclamo della società medesima per posizione irregolare di tesseramento del calcíatore Volpíni Mario della U.S. Castrense Grotte di Castro, schierato in campo nella gara Calcio Vitorchiano/Castrense Grotte di Castro del 7.1.1996 del Campionato di 2a Categoria. L'appello deve peraltro essere dichíarato inammissibíle perché è stato omesso I'invio di copia dei motivi alla controparte, aí sensí dall'art. 23. n. 5 C.G.S. Per questi motiví la C.A.F, dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n.5 C.G.S., per omesso invio nei termini fissati di copia dei motivi alla società controparte; I'appello come sopra proposto dalla.U.S.C. Vitorchiano di Vitorchiano. (Viterbo) e.dispone l'incameramento della relativa tassa .
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