F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 33/C – RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 1996 Comunicato ufficiale 43/C Riunione del 27 Giugno 1996 APPELLO DELL’A.C. FABRICA AWERSO DECISIONI MERITO GARA FABRICA/VICO DEL 4.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 151 del 12.4.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 33/C - RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 1996 Comunicato ufficiale 43/C Riunione del 27 Giugno 1996 APPELLO DELL'A.C. FABRICA AWERSO DECISIONI MERITO GARA FABRICA/VICO DEL 4.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 151 del 12.4.1996) L'A.C. Fabrica ha proposto appello contro la decisione dellla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 151 pubblicato il 12 aprile 1996) che le aveva inflitto la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara del Campionato di 2a Categoria disputata il 4 febbraio 1996 con I'A.S. C.C. Vico per la posizione irregolare del calciatore Randazzo Maurizio. II gravame non è fondato. II calciatore Randazzo era stato squalificato per quattro giornate di gara con delibera della stessa Commissione Disciplinare, apparsa sul Com. Uff. n. 102 pubblicato il 2 febbraio 1996; di conseguenza egli non aveva titolo per partecipare all'incontro del successivo 4 febbraio. La società appellante protesta la sua buona fede, assumendo di non essere stata a conoscenza del procedimento disciplinare in corso nei confronti del Randazzo e di avere avuto notizia della squalifica solo con il telegramma inviato dal Comitato Regionale il 5 febbraio. La tesi difensiva confligge peraltro con il disposto regolamentare (art. 13 N.O.I.F e art. 5 C.G.S.) secondo il quale tutti i provvedimenti si presumono conosciuti "de jure" alla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, che ha valore di notifica ad ogni effetto, indipendentemente dalla successiva comunicazione alla singole società; tale presunzione, dovendo garantire la massima affidabilità, non ammette la prova contraria. Per questi motivi la C.A.F respinge I'appello come sopra proposto dall'A.C. Fabrica di Fabrica di Roma (VT) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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