F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 2 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL FIUMICINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIUMICINO,CALCIO/LATIVOLI 1919 DEL 17.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio- Com. Uff. n. 106 del 9.2.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 2 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL FIUMICINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIUMICINO,CALCIO/LATIVOLI 1919 DEL 17.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio- Com. Uff. n. 106 del 9.2.1996). Per la gara Fiumicino Calcio/Lativoli 1919, disputata il 17 dicembre 1995 per il Campionato di Eccellenza e terminata con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 3-0, la società Fiumicino Calcio inseriva nella distinta cinque calciatori nati dal 1° gennaio 1975 in poi anziché sei, presentando al Direttore di gara un elenco di soli quindici calciatori, in quanto era stata costretta a rinunciare alla partecipazione all'incontro del calciatore Vagni Autero, classe 1975, colpito da improvviso malore. Alla gara in parola la società Fiumicino Calcio schierava, quindi, fin dall'inizio, un calciatore nato dopo il 1 ° gennaio 1975 e durante la gara tre calciatori nati anch'essi dopo il 1° gennaio 1975. La società Lativoli 1919, previa presentazione di riserva scritta al Direttore di gara al termine dell'incontro, insorgeva davanti al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, rilevando che la Società Fiumicino Calcio aveva inserito nell'elenco presentato all'arbitro solo cinque calciatori nati dopo il 1 ° gennaio 1975, in violazione alle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 del 5 luglio 1995 del Comitato Regionale Lazio. II Giudice Sportivo accoglieva il reclamo e, per I' effetto, infliggeva alla società Fiumicino Calcio la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-2 in applicazione della sanzione stabilita nello stesso Comunicato Ufficiale n. 1 del 5 luglio 1995. Rilevava il Giudice Sportivo, in opposizione alle deduzioni della società Fiumicino Calcio, che I' infrazione sussisteva anche se detta Società aveva elencato quindici anziché sedici partecipanti alla gara, in quanto la norma invocata dalla Società reclamante che impone I' obbligo di includere nella distinta, il numero minimo di calciatori nati dal 1° gennaio 1975. (sei) deve comunque essere osservata, pena la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (Com. Uff. n. 88 dell'11 gennaio 1996). La decisione del Giudice Sportivo, impugnata dalla società Fiumicino Calcio, veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare con argomentazioni del tutto identiche a quelle formulate dal giudice di primo grado (Com. Uff. n. 106 del 9 febbraio 1996). Ha proposto, quindi, appello a questa C.A.F la società Fiumicino Calcio, insistendo sulla tesi della natura meramente formale dell'infrazione. Ha rilevato I' appellante che, anche se avesse potuto elencare nella distinta di gara il sedicesimo calciatore, questo non avrebbe mai potuto partecipare attivamente alla gara, avendo la Società nel corso della gara stessa esaurito tutte le sostituzioni a disposizione. In ordine alle deduzioni proposte dall'appellante, Ia C.A.F. ha rilevato che le stesse si pongono in contrasto con la lettera della disposizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 del 5 luglio 1995 del Comitato Regionale Lazio. Nel predetto Comunicato Ufficiale, infatti, nel profilo in cui vengono regolati i limiti di partecipazione dei calciatori in ordine all'età, si dispone che nelle gare del Campionato di Eccellenza "è fatto obbligo di includere nella distinta dei calciatori partecipata alla singole gare dell'attività ufficiale almeno sei calciatori nati dal 1 ° gennaio 1975 in poi". Soggiunge la disposizione che "l'obbligo di includere nella distinta il numero minimo di calciatori nati dall'1.1.1975, così come sopra previsto nei diversi casi, deve comunque essere assolto anche se il numero complessivo dei calciatori elencati è inferiore a 16". Conclude la disposizione con la previsione della sanzione prevedendo che "l'inosservanza delle pre-. dette disposizioni, comporterà I' applicazione della perdita della gara prevista dell'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva". La disposizione del Comitato Regionale Lazio reiterava quella emanata dalla Lega Nazionale Dilettanti con il Comunicato Ufficiale n. 1 del 1 ° luglio 1995, distaccandosene solo, per quanto concerne il numero dei calciatori nati dopo il 1° gennaio 1975, che viene elevato a sei, nell'esercizio di una facoltà attribuita ai Comitati Regionali dalle stesse disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti. Orbene, ha rilevato la C.A.F., se le disposizioni ora riportate sono chiare nella loro enunciazione, dubbi insorgono in ordine alla legittimità (e al loro ambito di operatività) nel profilo in cui stabiliscono che la loro violazione comportava (sempre e in ogni caso) la punizione sportiva della perdita della gara. L'art. 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, infatti, che è la norma regolamentare su cui fonda la facoltà del Consiglio Direttivo della Lega di stabilire annualmente i limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età per i campionati di competenza, non attribuisce al predetto organo della Lega Nazionale Dilettanti anche la facoltà di stabilire la sanzione da irrogare nei casi di violazione delle disposizioni in cui i predetti limiti sono determinati né pongono altri obblighi correlati (inclusione nella distinta dei calciatori che è obbligo diverso da quello di far partecipare alla gara un numero minimo di calciatori di una certa età). La norma regolamentare in parola, infatti, al terzo comma stabilisce che I' inosservanza delle prescrizioni adottate in materia "comporta la irrogazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva", riferimento che, riguardando I' intera gamma delle sanzioni stabilite dal predetto codice, implica anche una gradualità nell' applicazione di queste,che non può che essere rimessa ai giudici sportivi, e non la previsione generalizzata di un'unica sanzione qualunque sia la natura e l' entità dell' infrazione. Sono insorti dubbi, quindi, sulla legittimazione del Consiglio Direttivo della Lega a stabilire una specifica sanzione. Dubbi sono insorti anche in ordine alla sanzione prescelta, attesa la tipicità delle fattispecie antiregolamentari punibili e la circostanza che la punizione sportiva della perdita della gara è dal Codice di Giustizia Sportiva collegata a ben determinare infrazioni, tra le quali non rientra quella in discorso, neppure ampliando l' ambito di operatività dall'art. 7, comma quinto,lett. c) nel punto in cui dispone che la punizione sportiva della perdita della gara viene inflitta per la violazione della norma federale di cui all'art. 34 bis delle Norme Organizzative Interne. La norma ora richiamata, infatti, si riferisce alla violazione dell'obbligo di impiego dei calciatori alle gare, mentre la disposizione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti formalmente non impone l' impiego di un certo numero di calciatori nati dopo il 1°gennaio 1975 alle gare del Campionato di Promozione, ma solo di includerne sei nella distinta di gara (con utilizzazione di uno solo dei predetti calciatori resa, ma indirettamente, obbligatoria). L' applicazione della disposizione in parola determinava anche situazioni del tutto incongrue sotto il profilo logico. Dovendosi soltanto includere nella distinta di gara, e non impiegarli, sei giocatori nati dopo il 1° gennaio 1975, I' obbligo d' impiego di calciatori dell' età richiesta è evidentemente limitata ad un calciatore ad inizio gara (e cinque in panchina) e tre, al massimo, durante la gara, essendo tre le sostituzioni ammesse. Orbene in casi, come quello relativo alla gara in contestazione, in cui I' obiettivo perseguito dalla disposizione sui limiti di partecipazione è evidentemente raggiunto, in quanto, alla gara hanno partecipato quattro calciatori nati dopo il 1° gennaio 1975, ugualmente dovrebbe applicarsi la disposizione in parola e irrogare Ia punizione sportiva della perdita della gara. Emergendo da quanto precede I' esigenza di rimettere alla Corte Federale l'esame della legittimità delle disposizioni di cui si è discorso, ai sensi dell' art. 29 dello Statuto federale, con sospensione, fino alla relativa pronuncia, del giudizio in ordine all'appello proposto dalla società Fiumicino Calcio, la C.A.F., con I' ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 23/C dell'8 marzo 1996, ha rimesso la questione all' intepretazione della Corte Federale, chiedendo I' interpretazione di detta Corte "in ordine alla legittimità ed all' ambito di operatività della disposizione della Lega Nazionale Dilettanti per il Campionato di Eccellenza Regionale, in relazione al limite di partecipazione dei calciatori in relazione all' età", in riferimento al caso di specie. La Corte Federale, con decisione del 23.4.1996, ha così argomentato: "II Giudice e la Commissione Disciplinare hanno fatto letterale applicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio (riportata dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 5.7.1995), che a sua volta riproduce quella del Consiglio Direttivo della L.N.D. pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 1 del 1 ° luglio 1995, stabilendo, come da facoltà conces- sa, il numero di sei calciatori nati dal 1° gennaio t975 in poi, da includere obbligatoriamente nella distinta dei partecipanti alla gara del Campionato di Eccellenza. È necessario innanzitutto accertare, per meglio intendere le disposizioni in discussione, quali siano gli obiettivi che la Lega Nazionale Dilettanti si sia proposta, come sia congegnato il meccanismo per conseguirli ed esaminare poi la compatibilità col quadro normativo delle fonti primarie in proposito. Appare intanto chiaro che scopo dei disposti è quello della valorizzazione dei calciatori giovani in generale e, in particolare, nel Campionato di Eccellenza, mediante I' incentivazione dell'impiego di essi nelle gare ufficiali della prima squadra. Tale scopo la Lega ha ritenuto di raggiungere mediante la statuizione dell'obbligo di includere un numero variabile da quattro a sei di tali calciatori nella "distinta" dei partecipanti alla gara, dando facoltà ai Comitati Regionali di fissarne il numero tra il minimo ed il massimo sopraindicati. Ciò trova giustificazione nelle differenze locali per strutture, per reclutamento, per livello tecnico e per impiego di giovani calciatori. Perciò la disposizione consente che siano gli stessi Comitati Regionali a fissare il numero di probabile od obbligatorio impiego. Non è dubbio infatti che se I' obbligo di inclusione fosse di quattro o cinque calciatori su una distinta di sedici componenti la "distinta", I' impiego di essi sarebbe solo eventuale seppur probabile, mentre se I' obbligo concernesse l' indicazione di sei falciatori, I' impiego di uno di essi sarebbe senz'altro certo. Nel caso di specie la disposizione come recepita dal Comitato Regionale Lazio è intesa sicuramente a far partecipare, comunque e come minimo, un calciatore giovane fin dall' inizio della gara, anche nei caso di sostituzione successiva di uno dei partecipanti. La Corte ritiene che tale meccanismo possa definirsi legittimo e quindi legittima I' imposizione dell `obbligo di inclusione nella distinta di un certo numero di calciatori nati dal 1 ° gennaio 1975 in poi, in quanto tendente al probabile impiego di essi e solo in particolari casi risolventesi in obbligo di impiego. la sanzione della perdita della gara però, comminata indiscriminatamente per qualsiasi violazione delle disposizioni in discussione non appare coerente coi principi delle fonti primarie e subprimarie dell'ordinamento della F.I.G.C. Infatti I' art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, fa riferimento all' impiego dei calciatori e dei relativi limiti ed obblighi, rinviando per le violazioni alle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva, il cui art. 7 prevede la punizione sportiva della perdita della gara solo nei casi di partecipazione alla stessa di calciatori squalificati o privi di titolo a prendervi parte, nonché nei casi di violazione dall'art. 34 bis N.O.I.F. Ouest' ultimo articolo, dopo aver sancito che le Leghe possono stabilire particolari obblighi di impiego dei calciatori alle gare, prevede, ribadendo la stessa disposizione contenuta nell'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, I' applicazione della sanzione della perdita della gara nel caso di violazione dei detti obblighi di impiego. Come si evince chiaramente dalle citate norme, la perdita della gara è comminata solo per fatti che in un certo qual modo possano influire sull' esito regolare della stessa, ma non certamente per violazioni che a tale esito sono completamente estranee, come la incompleta compilazione della distinta che non influisca sull'obbligatoria partecipazione o effettivo impiego dì determinati calciatori in gara. Da ciò discende, nonostante la diversa espressione letterale della disposizione in questione, che la stessa debba interpretarsi nel senso che la sanzione della perdita della gara è applicabile solo quando il numero di giovani calciatori da indicare obbligatoriamente nella "distinta" secondo le disposizioni della L.N.D. e dei Comitati Regionali, determinino necessariamente la partecipazione alla gara di almeno uno di essi, anche in occasione delle eventuali sostituzioni e la incompletezza della "distinta" non lo consenta. Ovviamente sono fatte salve, nel caso di incompletezza della distinta senza conseguenze per la partecipazione di giovani calciatori, altre, diverse ed eventuali sanzioni disciplinari ". La Corte Federale ha concluso deliberando che " e disposizioni del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti emanate sulla base dell'art. 37, comma primo, del Regolamento dalia Lega Nazionale Dilettanti, devono essere interpretate alla luce delI' art. 34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., come norme obbliganti all' impiego di almeno un giovane calciatore (nato dal 1° gennaio 1975 in poi), nel' caso che il limite numerico lo determini necessariamente". Non è soggetta a sanzione, pertanto, ha infine affermato la Corte Federale, la società che abbia adempiuto a tale obbligo di impiego, facendo partecipare almeno un giovane calciatore, ancorché sia incorsa in incompleta compilazione della distinta. Ciò stante, I' appello proposto dal Fiumicino Calcio deve essere accolto, stante che nella gara in contestazione detta società ha schierato ih campo fin dall'inizio un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1975 e successivamente altri tre, sebbene nella distinta di gara avesse inserito solo cinque giovani calciatori anziché sei. La decisione impugnata pertanto, deve essere annullata e deve disporsi il ripristino del risultato conseguito sul campo che ha visto la vittoria del Fiumicino Calcio per 3-0. La tassa di reclamo deve essere restituita all' appellante. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell' appello come innanzi proposto dal Fiumicino Calcio di Fiumicino (Roma), annulla le delibare del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, ripristinando il risultato di 3-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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