F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C.F. CISTERNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GO.CA/CISTERNA DEL 27.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazìo – Com. Uff. n. 120 dell’1.3.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C.F. CISTERNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GO.CA/CISTERNA DEL 27.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazìo - Com. Uff. n. 120 dell'1.3.1996). L'arbitro dell'incontro GO.CA./Cístema, disputato il 27.1.1996 nell'ambíto del Campionato di Promozione di Calcio a Cínque Femminile organizzato dal Comítato Règionale Lazio, dava atto nel proprio rapporto che il diametro dei pali e delle traverse delle porte misurava cm. 9,01 anzichè 8 come previsto dalla Regola dì Giuoco n.1 punto 6.. Su reclamo dell'A.C.F. Cisterna il Giudice Sportivo presso il comitato Regionale Lazio ordinava la rìpetizione nella gara (Com. Uff. n. 41 dell'8.2.1996). La decìsione veniva ímpugnata dalla società reclamante, che invocava I'applicazíone; in danno dell'avversaria, dall'art. 7 comma 1 G.G.S. La competente Commissione Dìscìplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 120 del 1 ° marzo 1996, respingeva il reclamo. Avverso tale delibera ha proposto appello l'A.C.F cisterna, reiterando la propria richiesta di aggíudicazione dell'incontro "a tavolino". L'impugnàzione è infondata. Ed ìnvero nell'occasione I'arbitro, pur avendo accertato la írregolarità, dava inizio alla gara senza avere dapprima invitato I'A.S. GO.CA. ospìtante, ad eliminare I'inconveniente entro un termine compatibile con la possibilità di portare a termine I'incontro. È noto che solo alla scadenza di tale termine può sorgere la responsabilítà della socíetà ospitante che, se non avrà ottemperato alle dìsposizioni del Direttore di gara, sarà responsabile della mancata effettuazíone della partita. Nella specie l'íncontro fu disputato in una situazione di oggettíva irregolarità,non attribuibile comunque alla società ospitante; è pertanto incensurabile la decisione impugnata, che dispone appunto Ia ripetizíone dell'incontro. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.C.F Cisterna di Cisterna dí Latina e dispone ìncamerarsi la relativa tassa.
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