F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 30 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it -APPELLO DELLA POL. ALATRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.1998 INFLITTA AL CALCIATORE SCARDELLA QUIRINO {Delibera della Commissione Disciplinare presso i Comitato Regionale Lazio.- Com. Uff. n. 32 del 13.10.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 30 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it -APPELLO DELLA POL. ALATRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.1998 INFLITTA AL CALCIATORE SCARDELLA QUIRINO {Delibera della Commissione Disciplinare presso i Comitato Regionale Lazio.- Com. Uff. n. 32 del 13.10.1995) La Pol. Alatri ha proposto appello dinanzi a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, apparsa sul Com. Uff. n. 32 del 13 ottobre 1995, con la quale, nel rigettare il reclamo della PoI. Alatri medesima, detta Commissione confermava la sanzione della squalifica fino al 30.6.1998 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Scardella Quirino. L'appello è inammissibile. Rileva la Commissione che l'atto d' impugnazione pur riportando in calce la dizione "II Presidente Giuseppe Graziani" è privo della relativa sottoscrizione, e ciò in violazione dall'art. 23 ci: T C.G.S.,con la conseguenza che I' atto va considerato giuaridicamente. inesistente. Tale omissione non può essere sanata dalla apposta sottoscrizione del legale, in quanto, come pro volte affermato da questa Commissione osservato che per quanto concerne la potestà di proporre reclami, la rappresentanza processuale da non confon dere con la rappresentanza di diritto sostanziale della quale l' ordinamento sportivo offre il più comune esempio con la capacità di agire delle società affiliate attraverso propri organi - è istituto estraneo alla normativa federale polche questa ha riservato lo "jus postulandi" personalmente ed esclusivamente agli interessati (società e tesserati), facultando gli stessi a farsi rappresentare ed assistere soltanto nel procedimento instaurato m base ai reclami (erg. ex arti. 24 n.7, 30 n. 6, 39 n. 3, 41 n. 4, C.G.S.). Né può considerarsi come valida sottoscrizione, ai fini che ne concernono, la firma del legale rappresentante della società apposta in calce alla delega, essendo questa finalizzata esclusivamente al conferimento della procura e non potendo univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta far proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto, posto che per poter formulare una simile ipotesi occorrerebbe la prova (non risultante "ex actis") volta a piacere la presunzione del rilascio della procura in tempo antecedente e non successivo alla redazione delta dichiarazione di impugnazione. Che, poi, il caso comporti la sanzione processuale della inammissibilità non è revocabile in dubbio, atteso che la sottoscrizione è requisito essenziale e necessario per la validità dell'atto processuale, il quale se ne è privo ovvero (il che è lo stesso) se e munito di sottoscrizione inefficace, è da considerare "tamquam non esset", con I' ovvia conseguenza che da esso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri. Ed è sterile il rilievo che la ragione di inammissibilità di che è caso non è espressamente contemplata dalle norme dell' ordinamento sportivo. Tale ragione, infatti, si coglie in "re ipsa", e corrisponde al principio d' ordine generale che non può consentirsi il promuovimento di una valida procedura sulla base di un atto introduttivo viziato di nutilità (per mancanza di valida sottoscrizione), il quale atto, a cagione del vizio, risulta intrinsecamente incapace di conseguire lo scopo a cui è diretto. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 1 G.G.S., per omessa sottoscrizione I' appello come sopra proposto dalla Pol. di Alatri (Frosinone) e dispone l' incameramento della relativa tassa.
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