F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 14 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. DELLE VITTORIE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI LA STORTA/DELLE VITTORIE DEL 24.9.1995 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I’Attività Giovanile scolastica – Com. Uff. n. 14 del 9.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 14 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. DELLE VITTORIE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI LA STORTA/DELLE VITTORIE DEL 24.9.1995 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I'Attività Giovanile scolastica - Com. Uff. n. 14 del 9.11.1995) II. Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica, provvedendo in ordine ad una gara del Campionato Provinciale Allievi della stagione sportiva 1994/95, infliggeva al calciatore Francisci Daniele, tesserato per la PoI. Delle Vittorie la sanzione della squalifica per due giornate (Com. Uff. n. 39 pubblicato il 5 maggio 1995). La prima giornata di squalifica veniva scontata nel prosieguo della medesima stagione sportiva. II 24 settembre 1995 si disputava la gara del Campionato Regionale Allievi La Storta/Delle Vittorie, gara alla quale prendeva parte, nella squadra di detta Pol. Delle Vittorie, il calciatore Francisci Daniele e che si concludeva con il risultato di 1-1. II G.S. La Storta inoltrava reclamo al competente Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I'Attività GioVanile e Scolastica e; sull'assunto dell'illegittima partecipazione alla gara sopra specificata del calciatore Francisci Daniele, in quanta ancora soggetto a squalifica per una giornata, chiedeva cha fosse irrogata alla Pol. Delle Vittorie la punizione sportiva di perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2. L'adito Giudice Sportivo di 2° Grado accoglieva il reclamo ed irrogava, fra I'altro, alla Pol. Delle Vittorie la punizione sportiva di perdita della gara per 0-2 (C.U. n. 14 pubblicato il 9 novembre 1995). Avverso la predetta delibera la PoI. DeIle Vittorie ha proposto appello alla C.A.F. e, deducendo la regolarità della partecipazione del calciatore Francisci Daniele alla gara sopra specificata, ha chiesto I'annullamento della delibera medesima ed il ripristino del risultato acquisito in campo. II proposto appello non merita di essere accolto. Invero la squalifica di cui è caso è stata inflitta nel corso del campionato Provinciale Allievi della stagione sportiva 1994/95, competizione questa organizzata dal Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica ai sensi dell'art. 28 del Regolamento di Settore. Tale squalifica non ha potuto essere scontata interamente nel corso del Campionato Provinciale Allievi della stagione sportiva 1995/96, non essendosi la Pol. Delle Vittorie iscritta a detta competizione. A causa della mancata iscrizione surriferita, e sempre ai sensi dell'art. 28 del Regolamento di Settore, la seconda giornata di squalifica doveva scontarsi nell'ambito organizzativo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con la non partecipazione del caIciatore Francisci Daniele ad una gara del Campionato Regionale Allievi della stagione sportiva 1995/96. Ne consegue, attesa la pendenza della squalifica del sunnominato calciatore alla data del 24 settembre 1995, la conferma dell'impugnata delibera e I'incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dalla Pol. Delle Vittorie di Roma e dispone I'incameramento della tassa relativa.
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