F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 22/G – RIUNIONE DEL 29 FEBBRAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. TIVOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI TIVOLI/CASTEL MADAMA DEL 17.9.1995 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I’attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 21 del 4.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 22/G - RIUNIONE DEL 29 FEBBRAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. TIVOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI TIVOLI/CASTEL MADAMA DEL 17.9.1995 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I'attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 4.1.1996) II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma, provvedendo in ordine ad una gara del Campionato Allievi Sperimentali della stagione sportiva 1994/95, infliggeva al calciatore Luttazzi Stefano, tesserato per l'A.S. Tivoli, la sanzione della squalifica per tre giornate (Com.Uff. n. 47 dell'8.6.1995), sanzione non più scontata per I'intervenuta cessazione del campiónato. II 17.9.1995 si' disputava la gara del Campionato Regionale .Allievi Tivoli/Castelmadama, gara alla quale prendeva parte, nella squadra dell'A.S. Tivoli, iI calciatore Luttazzi Stefano, e che si concludeva con il risultato di 7 a 0. L'A.S. Castelmadama inoltrava reclamo al competente Giudice Sportivo di 2°Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e, sulI'assunto dell'illegittima partecipazione alla gara sopra specificata del calcíatore Luttazzi Stefano, in quanto ancora soggetto a squalifica, chíedeva che fosse irrogata all'A.S. Tivoli la punizione sportiva di perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2. L'adito Giudice Sportivo di 2° Grado accoglieva il reclamo e infliggeva fra l'altro all'A.S. Tivoli la punizione invocata (Com. Uff. n. 13 del 3 novembre 1995). Tale decisione veniva dichiarata nulla da questa C.A.F., in accoglimento del reclamo presentato dall'A.S. Tivoli, per ritenuto difetto di contraddittorio e rinviata allo stesso giudice per un nuovo esame a norma dell' art. 27 n. 5 C.G.S. Con nuova delibera (Com. Uff. n. 21 del 4 gennaio 1996) il Gíudice di rinvio,. nell'accogliere il reclamo dell'A.S. Castelmadama, reiterava il provvedimento annullato, infliggendo altresì alla società I'ammenda di lire 5O.OOO e al calciatore la squalifica per una giornata. Avverso tale decisione I'A.S. Tivoli ha proposto appello alla C.A.F e deducendo la regolarità della partecipazione del calciatore Luttazzi alla gara sopra specificata, ha chiesto I'annullamento della delibera ed il ripristino del risultato acquisito in campo, oltre che la revoca delle altre sanzioni, la reclamante contesta I'iridividuazione, da parte del giudice di prima istanza, nel Campionato Allievi Regionali quale competizione di riferimento per lo scomputo della squalifica residuata dalla precedente stagione sportiva, assumendo che la stessa sarebbe dovuta essere scontata a norma dell'art. 36 n.1 C.G.S.; nel Campionato Allievi Sperimentali organizzato dal Comitato Locale di Tivoli, ma poi non più organizzato per insufficienza di adesioni -o in via subordinata in assenza di competizioni riservate alla Categoria Allievi Sperimentali nel Campionato Juniores Regionale avendo il calcíatore nel frattempo compiuto il quindicesimo anno di età - come di fatto avvenuto, essendosi il Luttazzi astenuto dal partecipante alle prime tre gare di detto Campionato nella corrente stagione sportiva, II proposto appello non merita di essere accolto. Invero la squalifica di cui e caso è stata inflitta nel corso del Campionato Allievi Sperimentali della stagione sportiva 1994/95; e non è stata scontata essendo quella manifestazione subito dopo terminata. A causa della mancata disputa del Campionato Allievi Sperimentali nella presente stagione, ai sensí dell'art. 29 del Regolamento di Settore, la squalifica doveva essere scontata nell'ambito organizzativo del-Settore per l'Attivita Giovanile e Scolastica, con la non partecipazione del calciatore Luttazzi ancora rientrante nella Categoria "Allíevi" - a corrispondenti gare del Campionato Regionale Allieví della stagione sportiva 1995/96, e cioè indipendentemente dalla facoltà, che il calciatore aveva conseguito, di poter partecipare anche a competizione diversa. L'A.S. Tivoli ha invece ritenuto di potere utilizzare il tesserato nella surriferíta gara, in pendenza di squalifica, incorrendo cosi nella previsione dall'art. 7 n. 5 C.G.S.. L'ímpugnata delibera va quindi confermata, con il conseguente incameramento della tassa versata. Per questi motivi Ia C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dall'A.S. Tivoli di Tivoli (Roma) e dispone I'incameramento della tassa versata.
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