F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. TIVOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI TIVOLI/S. LORENZO DEL 29.10.1995 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 21 del 4.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. TIVOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI TIVOLI/S. LORENZO DEL 29.10.1995 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 4.1.1996) II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma provvedendo in ordine ad una gara del Campionato Allievi Sperimentali della stagione sportiva 1994/95, infliggeva al calciatore Luttazzi Stefano, tesserato per I'A.S. Tivoli, la sanzione della squalifica per tre giornate (Com. Uff. n. 47 dell'8.6.1995), sanzione non più scontata per I'intervenuta cessazione del campionato. II 29.10.1995 si dísputava la gara del Campionato Regionale Allievi Tivoli/S. Lorenzo, gara alla quale prendeva parte, nella squadra dell'A.S. Tivoli il calciatore Luttazzi Stefano, e che si concludeva con il risultato di 1 a 1. L'A.S, S. Lorenzo ínoltrava reclamo al competente Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale lazio del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica e, sulI'assunto della illegittima partecipazione alla gara sopra specifícata del calcíatore Luttazzi Stefano, in quanto ancora soggetto a squalifica, chiedeva che venisse inflitta all'A.S. Tivoli la punizione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0-2. II Giudice Sportivo dí 2° Grado accoglieva il reclamo e infiliggeva all'A.S. Tivoli la punizione invocata. Avverso tale decisione l'.A.S. Tivoli ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale e, deducendo la regolarità della partecipazione del Luttazzi, ha chiesto I'annullamento della delibera ed il ripristino del risultato acquisito in campo. La reclamante contesta l'individuazione, da parte del giudice di prima istanza; nel Campionato Allievi Regíonali quale competizíone di riferimento per lo scomputo della squalifica residuata dalla precedente stagione sportiva, assumendo che la stessa sarebbe dovuta essere scontala nel Campíonato Allievi Sperimentali - programmato dal Comitato locale dí Tivoli, ma poi non più organizzato per insufficienza dí adesioni - o, in via subordinata, in assenza di competizioni riservate alla Categoria Allievi Sperimentali, nel Campíonato luniores Regionale - avendo il calciatore nel frattempo compiuto il quindicesimo anno di età - come di fatto avvenuto, essendosi il Luttazzi astenuto dal partecipare alle prime tre gare di detto Campionato nella corrente stagione sportiva. L'appello deve essere respinto. Ed invero la squalifica che occupa e stata inflitta nel corso del Campionato Allíevi Sperimentali della stagíone sportiva 1994/95 e non è stata scontata essendo quella manifestazione subito dopo terminata. A causa della mancata dísputa del Campionato Allíevi Sperimentali nella presente stagione, la squalifica doveva essere scontata nell'ambito organizzativo del Settore per I'Atiività Giovanile e Scolastica, con la non partecipazione del Luttazzi ancora rientrante nella Categoria "Allievi" - a corrispondenti gare del Campionato Regionale Allìevi della stagìone sportiva 1995/96, e ciò indipendentemente dalla facolta, che il calciatore aveva conseguito di poter partecipare anche a competizione diversa. L'A.S. Tivoli ha invece ritenuto di potere utilìzzare il tesserato nella indicata gara, ín pendenza di squalifica, incorrendo così nella previsione dèll'art. 7 n. 5 C.G.S'. L'impugnata delibera va quindi confermata, con il conseguente incameramento della tassa versata. Per questi motivì la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Tivoli di Tivoli (Roma) e dìspone I'incameramento dElla tassa versata.
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