F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. TAVOLETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCHIETI/TAVOLETO DEL 28.1.1996(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 37 del 7.3.1996).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. TAVOLETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCHIETI/TAVOLETO DEL 28.1.1996(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 37 del 7.3.1996).
L'arbítro dell'incontro Schieti/Tavoleto, valido per il Campíonato di 1a Categoria del Comitato Regionale Marche e disputatosì a Schieti il 28 gennaio 1996, riferiva nel rapporto di gara:
- che al 36' del secondo tempo, quando le squadre erano sul punteggio di 1-1, decretava I'espulsione del calciatore Ceccarini Federico della S.S. Schieti, il quale gli aveva rivolto frasi offensìve;
- che alla notifica del provvedimento il predetto gli si avvicinava, insultandolo e minaccìandolo;
- che nel frangente veniva accerchiato da tutti i compagni di squadra del Ceccarini, tra i quali identificava Ceccaroli Walter e Traini Simone, che lo strattonava insultandolo, Magnanì Gìuliano, che tentava di colpirlo con una manata, Ceccaroli Marco, che gli rivolgeva una frase minacciosa;
- che, sottrattosì all'accerchiamento e valutata la situazione in campo, guadagnava lo spogliatoio, considerando interrotta la gara.
II Giudice Sportivo presso il detto Comitato oltre ad assumere sanzioni di squalifica neì confronti dei cìnque calciatori della S.S. Schieri responsabili deì fatti sopra descritti, deliberava di assegnare partita vinta all'A.S. Tavolato con il punteggio di 2-0 in applicazìone dall'art. 7 C.G.S..
La Commìssione Disciplinare, investita del reclamo proposto dalla.S.S. Schieri,. nel mentre confermava le sanzioni inflitte ai calciatori, disponeva la ripetizìone della gara sulI'assunto che I'arbitro non avrebbe adottato i provvedimenti che il caso richiedeva al fine di un regolare prosieguo dell'incontro (Com.Uff. n. 37 del 7 marzo 1996).
Contro tale delibera ha proposto rituale appello a questa Commissione I'A.S. Tavoleto chiedendo il ripristino della decisìone del Giudice Sportivo.
Il gravame merita accoglímento.
La dettagliata descrizione dei fatti contenuta nel rapporto di gara; che l'arbitro ha successivamente confermato, appare indicatìva del clima di violenza venutosi a creare in campo a seguito della decretata espulsione di un calciatore della S.S. Schieri e delle conseguenti intemperanze poste in essere dai suoi compagni: è evídente che I'arbitro non si è trovato nella condizione di adottare analoghi provvedimenti di espulsione nei confronti dei responsabili dell'aggressione e delle minacce e comunque vale la pena di evidenziare che in caso di espulsione dei cinque colpevoli identificati, la gara avrebbe dovuto essere sospesa per mancanza del numero minimo di calciatori in campo.
Ne consegue, così come ritenuto dal Giudice Sportivo, I'applicazíone della norma di cui all'att. 7 comma 1 C.G.S. in danno della S.S. Schieri, oggettivamente responsabile del comportamento dei proprì tesserati, che ha impedito la prosecuzione della gara.
Per questì motivi la C.A.F.,.in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.S. Tavolato di Tavoleto (Pesaro), annulla l'impugnata delibera; ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla S.S. Schietì la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio 0-2. Ordina restituirsì la tassa versata.
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