F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TAURUS/ELFA TOLENTINO DEL 21.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 20 del 16.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TAURUS/ELFA TOLENTINO DEL 21.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 20 del 16.11.1995) II 21 ottobre 1995 veniva disputata la gara del Campionato di 3a Categoria Taurus / Elfa Tolentino, gara che si concludeva con il risultato di 1-1. La Pol. Taurus inoltrava reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche e, deducendo I' illegittima partecipazione alla suindicata gara, nella squadra del G.S. Elfa Tolentino, del calciatore Chiacchiarini Luigino in quanto squalificato, chiedeva I' adozione dei consequenziali provvedimenti. L' adita Commissione Disciplinare accoglieva il reclamo ed irrogava al G.S. Elfa Tolentino la punizione sportiva di perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2. Avverso la predetta delibera il Sig. Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha proposto ricorso alla C.A.F. e, sull'assunto della regolare posizione del calciatore Chiacchiarini, ha chiesto I' annullamento della delibera medesima ed il ripristino del risultato acquisito in campo. Il proposto ricorso. merita di esser accolto per le considerazioni seguenti. Invero, all' nizio della stagione sportiva 1995/96, il Comitato Regionale Marche comunicava che era consentita la partecipazione al Campionato di 3a Categoria di squadre minori di società della Lega Dilettanti che, con la loro prima squadra, partecipano ai Campionati maggiori e che tale partecipazione al Campionato di 3a Categoria era da considerarsi fuori classifica a tutti gli effetti, poste le sanzioni disciplinari inflitte ad entrambe le squadre. Per I' art. 12 comma 4 C.G.S. le gare in riferimento alle quali le squalifiche inflitte ai tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. E fra queste può rientrare, come rilevato nel ricorso del Sig. Presidente della lega Nazionale Dilettanti, anche la gara Esanatoglia/Elfa Tolentino del 7 ottobre 1995 volta che il risultato di questa ha operato, sia pure limitatamente alla squadra "cadetta", ai fini della determinazione della relativa classifica. Quanto al calciatore Chiacchierini, il medesimo, squalificato per due giornate dal competente Giudice Sportivo con C.U. n. 4 nel 3 ottobre 1995, ha quindi scontato tale squalifica non prendendo parte a due gare del Campionato di 3a Categoria svoltesi rispettivamente il 7 ottobre 1995 ed il 14 ottobre 1995. II sunnominato calciatore aveva pertanto titolo legittimo a partecipare alla citata gara del 21 ottobre 1995. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, annulla l'impugnata delibera" ripristinando il risultato di 1-1 acquisito in campo nella suddetta gara.
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