F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ORNAVASSESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MASERA/ORNAVASSESE DELL’11.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 31 del 14.3.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. ORNAVASSESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MASERA/ORNAVASSESE DELL'11.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 31 del 14.3.1996) II Giudice Sportivo presso il Comìtato Regionale Piemonte Valle d'Aosta della L.N.D., deliberando in base agli atti ufficiali relativi alla gara Masera/Ornavassese, disputatasi I'11.2.1996 per il Campionato di 2a Categoria, ne disponeva, tra I'altro, la ripetizione, in quanto rìteneva che la sospensione per motivi disciplinari adottata dall'arbitro non fosse obiettivamente giustificata dagli incidenti descritti nel suo referto (C.U. n. 27 del 15.2.1996). Avverso tale delibera ricorreva alla Commissione Disciplinare la U.S. Ornavassese, chiedendo I'applicazione a proprio vantaggio.dell'art. 7 C.G.S. Con decìsione pubblicata nel C.U. n. 31 del 14 marzo 1996, la Commissione Disciplinare dichiarava inammissibile il reclamo, in quanto le doglianze concernentì la regolarità di svolgimento delle gare debbono essere rivolte anzitutto al Giudice Sportivo, ai sensi degli art. 18 comma 2 e 37 comma 1 C.G.S., il che non era avvenuto da parte dall'U.S. Ornavassese. Ad :abundantiam, osservava la Commissìone Disciplinare che, quand'anche fosse stato possibile entrare nel merito della decisione impugnata, la stessa sarebbe apparsa meritevole dì piena cpnferma (a parte una ammenda di L. 100.000 che veniva contestualmente revocata, in quanto sanzìone sottratta al meccanísmo processuale sopra delìneato). Si grava ora dinanzi a questa Commissione d'Appello la medesima sociètà, la quale, premesso di non avere investito di alcun reclamo il Giudice Sportivo, in quanto.prevedeva logicamente I'assegnazione della gara vinta a proprio favore, siccome estranea.aglí incedentì descritti dall'arbítro, e del resto rìteneva pienamente legittima la decisa sospensione, chiedeva I'annullamento della delibera ímpugnata. L'appello è ínfondato. II meccanismo processuale che regola i reclami avverso la regolarità di svolgimento delle gare è quello correttamente dìsegnato dalla Commissione Dísoiplinare nell'impugnata delibera;la círcostanza che la società appellante riponesse fiducia nell'autonoma decisione, a lei favorevole; del Giudíce Sportìvo, non la sollevava certo dall'onere di tutelarsi ìn sede disciplinare, a pena, appunto di vedere frustrate le proprie aspettative. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motiví la C.A.F. respínge I'Appello come sopra proposto dall'U.S. Ornavassese di Ornavasso (Novara) e dispone I'ìncameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it