F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 8 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’USI GRIGNASCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROMAGNANO/GRIGNASCO DEL 3.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplínare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 21 dell’11.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 8 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'USI GRIGNASCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROMAGNANO/GRIGNASCO DEL 3.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplínare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 21 dell'11.1.1996) L'A.C. Romagnano proponeva reclamo alla Commíssione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in relazione alla gara Romagnano/Grighasco, disputata il 3.12.1995 per il Campionato di 1aCategoria, Gírone B, e terminata con la vittoria della società ospite con il punteggio di 2-1. Deduceva la reclamante che, alla predetta gara, I'U.S.I.Grignasco aveva fatto partecipare.il.calciatore Trapella Massimo in posizione írregolare, in quanto, colpito da squalifica per una giornata di gara, non aveva ancora scontato la squalifica stessa. La Commissione Disciplinare con decísione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21 dell'11 gennaio 1996, accoglieva il reclamo e,per l'effetto, irrogava all'U.S.I. Grignasco la punizione sportiva della perdita della predetta gara, in applicazione dall'art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva. Rilevava la Commissione Disciplinare che il predetto calciatore, squalificato per una gara per recídivítà ín ammonízíoní con decisíone del Giudice Sportivo resa nota coli il Comunicato Uffíciale n. 16 in data 22 novembre 7995, doveva ritenersi ancora in costanza di squalifica in occasione della disputa della partita in contestazione, in quanto la gara di campionato del 26 novembre 1995 (Grignasco/Casaleggio); nella quale il Trapella non era stato impiegato per scontare la squalifica, non poteva ritenersi validamente disputata, avendone il Giudice Sportivo disposto la ripetizione per ingiustificata sospensione antícípata della stessa da parte del Direttore di gara (come emergeva dal Comunicato Ufficiale n. 18 del 6 dicembre 1995). Osservava la Commissione Disciplinare che, in base alla tassativa disposizione di cui all'att. 12, comma quarto, del Codice di Giustizia Sportiva, le squalifiche si consideravano scontate solo nelle gare che abbiano conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e che non poteva considerarsi tale una gara mandata a ripetere per conclamata irregolarità. Oltre alla punizione sportiva della perdíta della gara, la Commîssione Dísciplinare infliggeva al calciatore Trapella una ulteriore giornata dl squalifica e all'U.S.I. Grignasco I'ammenda di lire 300.000 (trecentomila). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede I'U.S.I. Grignasco. Deduce I'appellante che nella prima gara successiva al provvedimento di squalifica del calciatore Trapella, Grignasco/Casaleggio, disputata il 26 novembre 1995, ii predetto calciatore non veniva impiegato. La gara stessa, peraltro, era stata sospesa all'80°ed entrambe le società, ritenendo ingiustificata la sospensione; proponevano reclamo al competente Giudice Sportivo. Ouesti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 29 novembre 1995, sospendeva ogni decisíone in ordine alla regolarità della gara e, solo in data 6 dicembre 7995, successivamente cioè alla disputa della gara in contestazíone Romagnano/Grignasco, scíoglíeva la ríserva sulla regolarítà della gara del 26 novembre 1995, delíberandone la ripetízione in data da stabilirsi dal Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta. L'U.S.I. Grignasco, pertanto, che aveva fatto giocare il calcíatore Trapella nella gara Romagnano/Grignasco, dopo lo scioglimento della riserva da parte del Giudice Sportivo e la disposizione di questi di far ripetere la gara del 26 novembre 1995, faceva scontare la squalifica al calciatore in parola non schierandolo nella gara Villafa/Grignasco, disputata I'8 dicembre 1995, cioè nella gara immediatamente successiva alla decisione del Giudice Sportivo. L'appello si rivela fondato e, pertanto, deve essere accolto. Come emerge dalla successione dei fatti, l'annullamento nella gara Grignasco/Casaleggio del 26 novembre 1995 dal parte del Giudice Sportivo è intervenuto in data successiva alla gara Romagnano/Grignasco, disputata il 3 dicembre 1995. Ora, I'art. 12, quarto comma, del Codice di Giustizia Sportiva dispone che "le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effettí della classifica o della qualificazione ín competizioni ufficiali e non siamo state successivamente annullate con delibera definitiva degli organi disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo". Al momento della disputa della gara Romagnano/Grignasco il giudizio sulla validita della gara Grignasco/Casaleggio era ancora sospeso, e poteva concludersi con un giudizio di validità agli effetti della classifica, con la conseguenza che la squalifica del Trapella sarebbe stata effettivamente scontata (e con la ulteríore conseguenza che il predetto calciatore, se non fosse stato schierato nella gara con I'A.C. Romagnano avrebbe potuto scontare non una ma due giornate di squalifica). II calciatore, quindi, correttamente e stato schierato nella gara del 3 dicembre 1995, in quanto, a quella data, la partita disputata li 26 novembre 1995 era ancora sub-iudice (e, quindi, non ancora annullata). Correttamente I'U.S.I. Grignasco non ha schierato il Trapella nella prima gara successiva al provvedimento del Giudice Sportivo di annullamento della gara Grignasco/Casaleggio. La impugnata decisione della Commissione Discíplinare, in conclusíone, deve essere annullata e, di conseguenza, deve disporsi il riprístíno del risultato conseguíto sul campo nella gara Romagnano/Grignasco del 3 dicembre 1995 di 2-1 per la società ospite. La tassa di reclamo va restituita all'appellante. Per i suesposti motiví la C.A.F., in accoglimento dell'appello come ínnanzí proposto dall'U.S.I. Grignasco di Grignasco (Novara), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1-2 conseguito ín campo nella suíndicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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