F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 25 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL REAL S. GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALI FICA FINO AL 30.4.1996 INFLITTA AL CALCIATORE PADOVANO GIOVANNI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com.Uff. n.18 del 23.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 25 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL REAL S. GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALI FICA FINO AL 30.4.1996 INFLITTA AL CALCIATORE PADOVANO GIOVANNI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com.Uff. n.18 del 23.11.1995) La socíetà Real S.Giovanní dí San Giovanni Rotondo propone appello a questa Commissione Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia pubblicata sul Com. Uff. n. 18, in, data 23novembre 1995 che ha dísatteso il proprio reclamo inoltrato contro il provvedimento del Giudice Sportîvo presso lo stesso Comitato, con il quale veniva inflitta al calciatore Padovano Giovanni la sanzione della squalifíca fino al 30 apríle 1996 per avere íngíuriato mínacciato e tentato di colpire con calci.e pugni I'arbitro della gara del Campionato di 2a Categoria.Real S.. Gíovanni/Virtus S. Marco, disputata il 29 ottobre 1895 (com. Uff. n, 15 del 3 novembre 1995). L appello, è inammissibile per non essere stati ossevvati i termini fissati dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., il quale dispone tra I'altro che Ie parti hanno diritto di ottenere copia deglí atti ufficiali e Ia relativa richiesta formulata come dichiarazione di reclamo deve essere ínviato al'Organo compefente del nuovo giudizio mediante telegramma entro tre giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento da impugnare. Il suddetto termine e perentorio e la sua inosservanza comporta l'inammissibilità del reclamo . Nel caso in esame la decísíone ímpugnata è stata ínseríta nel Comunícato Uffícíale pubblicato in data 23 novembre 1995 ed il telegramma, formulato come dichiarazione di reclamo con la ríchiesta di copia degli atti ufficiali, è stato spedito in data 29 novembre 1995 oltre quindi il termine prescritto. Rileva ancora il Collegio che la società appellante non ha comunque dato seguito omettendo l'invio dei motivi di appello dopo la ricezione della copia degli atti. Per i suesposti motivi Ia C.A.F. dichiara inammissibile, per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta sopra degli atti ufficiali I'appello come sopra proposto dal Real S. Giovanni di San Giovanni Rotondo (Foggia) e dispone :I'incameramento della relativa tassa.
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