F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. CAPPUCCINI 3 CI LIBERTAS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPPUCCINI/APULIA ERCHIE DEL 5.11.1995. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 22 del 21.12.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. CAPPUCCINI 3 CI LIBERTAS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPPUCCINI/APULIA ERCHIE DEL 5.11.1995. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 22 del 21.12.1995) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 14 del 9 novembre 1995, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Brindisi della L.N.D., avendo accertato che la gara Cappuccini/Apulia Erchie, valida per il Campionato di 3a Categoria e in calendario il 5.11.1995, non si era potuta disputare perché l' arbitro aveva trovato chiusi gli accessi al campo designato ed invano era trascorso il tempo massimo d'attesa, applicava a carico della società ospitante la punizione sportiva della perdita della gara, I' ammenda di L. 200.000 e la penalizzazione di un punto in classifica, per prima rinuncia. Su reclamo della Pol. Cappuccini 3 CI Liberatas , la Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata bel C.U. n. 22 del 21 dicembre 1995, confermava quella del Giudice Sportivo osservando che rientrava nelle facoltà del Comitato Provinciale disporre lo spostamento del terreno di disputa della gara e che, avendone avuta tempestiva conoscenza, incombeva sulla società ospitante l' obbligo di attivarsi per avere la piena disponibilità del campo designato. Ma dagli atti risultava che un dirigente della Pol. Cappuccini, dopo essersi informato del caso, aveva affermato che si sarebbe adoperato per reperire altro terreno, cosa che invece non era avvenuta. Pertanto, correttamente la mancata disputa della gara era stata addebitata a responsabilità di detta società, con le conseguenze sopra viste. Avverso tale decisione ricorreva, a questa C.A.F. la Pol. Cappuccini 3 CI Libertas, facendo rilevare di avere a suo tempo comunicato al Comitato Provinciale di Brindisi il campo sul quale avrebbe disputato le gare interne di campionato; il Comitato aveva invece, d'ufficio, disposto che la gara di cui trattasi si svolgesse su altro campo, di proprietà comunale ma affidato ad un sodalizio calcistico; quindi appariva improprio il richiamo, fatto dalla delibera impugnata, all'att. 28 del Regolamento della L.N.D., il quale prevede invece che il Comitato autorizzi uno spostamento richiesto - al contrario che nel caso in esame - dalla società interessata. Né poteva qualificarsi come atto ufficiale e quindi essere assunta a fondamento della decisione appellata, una comunicazione della società che gestiva il campo sussidiario, la quale, contrariamente al vero, attribuiva all' appellante I' attività informativa sopra richiamata. Mentre era stato ignorato il fax con il quale la Pol. Cappuccini aveva sollecitato I' attenzione del Comitato; segnalando che il campo designato doveva essere messo a disposizione delle partecipanti alla gara, indipendentemente dal pagamento di un canone, ad opera della società gestionaria, il che non era avvenuto. Era quindi chiesto I' annullamento della decisione impugnata. Ciò premesso, .osserva Ia C.A.F che il reclamo è solo in parte accoglibile. Deve infatti e innanzitutto osservarsi che, contrariamente a quanto asserisce I' appellante, rientra nei poteri conferiti ai Comitati della L.N.D. dell'art. 28 comma 2 del relativo Regolamento, disporre, in casi particolari e anche d' ufficio, la variazione del campo di giuoco. Nel caso di specie, tale variazione venne leggittimamente ordinata, in quanto su quello in precedenza indicato doveva disputarsi un numero incompatibile di incontri. A tale legittima disposizione, conseguiva l'obbligo della società ospitante di attivarsi per ottenere la disponibilità del campo sostituto, tempestivamente fra I' altro indicatole dal Comitato. L'inerzia di detta società al riguardo - sostanzialmente ammessa dalla medesima, che non ha altrimenti giustificato la chiusura dell'accesso fatta trovare all'arbitro e alla squadra avversaria per tutta la durata del tempo massimo d'attesa - ne fonda la responsabilità per una situazione che impedì la regolare effettuazione della gara, e quindi comporta, ai sensi dall'art. 7 comma 1 C.G.S., I' applicazione a suo carico della punizione sportiva della perdita della gara stessa. Altra situazione è invece la rinuncia a disputare una gara che nella specie non pare si sia verificata essendosi la società appellante regolarmente presentata, onde vanno annullate le sanzioni ulteriori, previste dai comma 3 della citata norma (ammenda e penalizzazione). Essendo in tali limiti accolto il gravame, va disposta la restituzione della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come saprà proposto dalla Pol. Cappuccini 3 CI Libertas di Brindisi, annulla l'impugnata delibera per la parte inerente le sanzioni dell'ammenda di L. 200.000 per prima rinuncia e della penalizzazione di n. 1 punto nella classifica 1995/96, confermando nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.
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