F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 18/C RIUNIONE DELL’1 FEBBRAlO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. GALUGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALUGNANO/FRIGOLE DEL 19.11,1995 (Delíbera della Commissíone Dísciplinare presso íl Comitato Regionale Puglía – Com, Uff. n.21 del 14.12.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 18/C RIUNIONE DELL'1 FEBBRAlO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. GALUGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALUGNANO/FRIGOLE DEL 19.11,1995 (Delíbera della Commissíone Dísciplinare presso íl Comitato Regionale Puglía - Com, Uff. n.21 del 14.12.1995) A seguito di atti di intemperanza posti in essere da calciatori e sostenitori dell'A.S. Galugnano nel corso e dopo il termine dell'incontro tra detta società e I'U.S. Frigole, disputato il 19 novembre 1995 a Galugnano e terminato con il punteggío di 1-0 a favore della squadra ospitata, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglía adottava questi provvedimento carico dell'A.S. Galugnano e i suoi tesserati: - punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio' di 0-2 e squalifica del campo per 2 giornate; - squalifica del calciatore Caricato Valerio fino al 28.2.1996 e dei calciatori Serafino Marco e Conte Angelo rispettivamente per 5 e 3 giornate; - inibizione sino al 31 .1.1996 a carico del massaggiatore Mazzeo Leonardo. Tali sanzioni venivano integralmente confermate dalla competente Commíssíone Disciplinare, investite dal reclamo proposto dall'A.S. Galugnano. Contro la delibera, pubblicata nel Com. Uff. n. 21 del 14 dicembre 1995, ha avanzato tempestivo appello la Società "relativamente ai punti per cui il reclamo è ammissibile" (come si legge nell'atto), cioè solo per la punizione sportiva di perdita della gara. II gravame è infondato. Dal contenuto del rapporto arbitrale e dal successivo supplemento si evince in modo indubbio che i sostenitori locali hanno posto in essere un nutrito lancio di sassi, iniziato al 25' del secondo tempo e protrattosi lino al 30'; mettendo a repentaglio l'incolumità degli atleti e del Direttore di gara,che veniva colpito alla spalla riportando forte dolore; frattanto in campo I'arbitro era oggetto di minacce ed ingiurie ad opera del calciatore Caricato, capitano della squadra, spalleggiato da altri compagni. Appare dunque del tutto giustificata la decisione assunta dall'arbitro di sospendere definitivamente la partita, dal che consegue la píena legíttimita della punizíone sportíva dí perdita della gara a caríco dell'A.S. Galugnano. La società appellante si dilunga nella negazione dei fatti, prospettandone una apparente illogicità e sottolineando anche discordanze su particolari di dettaglio ad esempio, I'inesistenza sugli spalti di "gradinate" o "gradini di cemento" (sui quali, secondo I'arbitro, stazionavano gli spettatori che effettuavano i lanci di pietre) e i tempi di,intervento dei Carabinieri, chiamati in soccorso dell'arbitro. Si tratta però di contrasti che investono.circostanze di contorno., in ordine alle quali può giustificarsi qualche eventuale inesattezza, senza che da ciò possa addirittura.dedursi, come pretende I'appellante, la"falsità" del rapporto dell'arbitro; che nel giudizio sportivo, come è noto, ha valore di fonte di prova privilegiata per espressa disposizione regolamentare (art. 25 n. 1 C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F respinge I'appello come innanzi proposto dall'A.S. Galugnano di Galugnano (Lecce) e dispone I'incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it