F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 7 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA U.S. GIUGGIANELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCORRANO 1949/GIUGGIANELLO DEL 24.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 25 del 18.1.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 7 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA U.S. GIUGGIANELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCORRANO 1949/GIUGGIANELLO DEL 24.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 25 del 18.1.1998) L'U.S. Giuggianello, in persona del suo rappresentante legale sig. De Pascali s Pasquale, ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, apparsa sul Com. Uff. n.25 pubblicato il 18 gennaio 1996, con la quale, in accoglimento del reclamo dell'U.S. Scorrano, veniva inflitta all'U.S.Giuggianello la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara Scorrano/Giuggianello del 24.12.1995. L'appello risulta, tuttavia, intempestívo, ai sensí dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. in quanto inviato oltre il prescritto termine (perentorio) del settimo giorno dalla data di pubblicazione del relatívo comunicato ufficiale rísulta infatti che i motívi sono statí inoltratí in data 31 .1 .1996. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai. sensi dall'art. 27. n. 2. lett. a) C.G.S., per tardivita, I'appello come sopra proposto dall'U.S. Giuggianello dí Giuggíanello (Lecce) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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