F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 21 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ A.S. NOICATTARO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES NOICATTARO CALCIO/CORATO DEL 9.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 26 del 25.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 21 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL' A.S. NOICATTARO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES NOICATTARO CALCIO/CORATO DEL 9.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 26 del 25.1.1996) Con atto datato 31 gennaio 1996 I'A.S. Noicattaro Calcio ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia le aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 a favore dall'U.S. Carato. Osserva Ia C.A.F. che il gravame è inammissibile, non avendo la società istante provveduto all'invio di copia dei motivi alla controparte, così come prescritto dell'art. 23 n. 5 del Codice di Giustizia Sportiva. Alla declaratoria di inammissibilità deve far seguito I'incameramento della tassa relativa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dèll'art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte, I'appello come sopra proposto dall'A.S. Noicattaro Calcio di Noicattaro (Bari) e dispone I'incameramento della relativa tassa.
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