F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 28 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. PULSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEPORANO FISAV/PULSANO DEL 7.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 30 del 22.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 28 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. PULSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEPORANO FISAV/PULSANO DEL 7.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 30 del 22.2.1996) In relazione alla gara Leporano FISAV/ Pulsano del Campionato di 2a Categoria, disputatasi il 7.1.1996, I'A.S. Leporano FISAV proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia prospettando I'irregolarità della posizione del calciatore De Filippis Orazio, all'epoca dirigente della Pol. Calcio Talsano. Detta Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n.30 de 22 febbraio 1996, visto il nuovo testo dall'art. 21 n. 4 N.O.I.F., pubblicato nel C.U. n. 22 del 21 dicembre 1995, accoglieva I'anzidetto reclamo ed infliggeva all'A.S. Pulsano la punizione sportiva della gara con risultato di 0-2 in favore dell A.S. Leporano FISAV. Tale decisione viene ora impugnata davanti a questa C.A.F. dall'A.S. Pulsano, la quale fa presente che l'Ufficio Tesseramento del Comitato aveva accolto la richiesta di tesseramento del calciatore in questione, includendolo nell'elenco n. 3 del gennaio 1996 e che, a seguito della conoscenza della qualità di dirigente della Pol. Calcio Talsano, avvenuta soltanto mediante il reclamo dell'A.S. Leporano FISAV, era stato inoltrato al Comitato Provinciale di Taranto il 10.1.1996 lo "svincolo" del predetto De Filippis Orazio da dirigente. Conclude chiedendo l'accoglimento del reclamo con il ripristino del risultato conseguito in campo. L'appello non, ha fondamento. Invero, I'art. 21 n. 4 N.O.I.F. nel nuovo testo pubblicato nel C.U. della F.I.G.C. n. 52/A del 31 ottobre 1995 stabilisce una. incompatibilità oggettiva, che ha ovviamente carattere bipolare tra lo status di calciatore e per quel che interessa la qualifica di dirigente. Tutte le norme che sanciscono incompatibilità hanno una portata obiettiva che prescinde dalle posizioni conoscitive delle singole parti che, quindi, si appalesano irrilevanti. Ciò premesso, poiché nella data di svolgimento della gara de qua il calciatore De Filippis Orazio versava nella obiettiva situazione di incompatibilità, (che era tenuto a conoscere ed a comunicare alla società per la quale intendeva tesserarsi), la sua partecipazione alla gara, per le ragioni sovraesposte, non poteva essere consentita. Correttamente, pertanto, la Commissione Disciplinare ha inflitto la sanzione sportiva della perdita nella gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dall'A.S. Pulsano di Pulsano (Taranto) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it