F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. NUOVA CURSI AWERSO LE SANZIONI DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1997 ED AL 31.12.2000 INFLITTE RISPETTIVAMENTE AI CALCIATORI CHIRIATTI STEFANO E SlNDACO VALERIO E DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 INFLITTE AI SIGG.RI LANZlLOTTO DONATO E PINTO ANGELO, NONCHÉ DELL’AMMENDA DI L. 500.000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale-Puglia.-. Com. Uff. n. 31 del 29.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. NUOVA CURSI AWERSO LE SANZIONI DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1997 ED AL 31.12.2000 INFLITTE RISPETTIVAMENTE AI CALCIATORI CHIRIATTI STEFANO E SlNDACO VALERIO E DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 INFLITTE AI SIGG.RI LANZlLOTTO DONATO E PINTO ANGELO, NONCHÉ DELL'AMMENDA DI L. 500.000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale-Puglia.-. Com. Uff. n. 31 del 29.2.1996) La società F.C. Nuova Cursí di Cursi (Lecce) ha avanzato a questa C.A.F. appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al Com. Uff. n. 31 in data 29 febbraio 1996, che ha confermato le sanzioni della squalifica fino al 31 dicembre 2000, inflitta al calciatore Sindaco Valerio, della squalifica fino al 31 dicembre 1997, inflitta al calciatore Chiriatti Stefano, della inibizione fino al 31 dicembre 2000 ìnflitta ai Signori Lanzillotto Donato e Pinto Angelo, Dìrigenti della società, nonché dell'ammenda di L. 500.000 ad essa reclamante, sanzioni irrogate dal Giudice Sportìvo presso il Comitato Provinciale di Lecce con decisione riportata sul Com. Uff. n. 23 in data 19 gennaio 1996. Tali sanzioni sono state state assunte sulla base del rapporto redatto dall'arbitro della gara del Campionato pugliese di 3a Categoria, disputatasi il 14 gennaio 1996; tra la Nuova Cursi ed il Bona Uggiano. Riferisce I'arbitro che il Lanzillotto, entrato sul terreno di giuoco; ha tentato di colpirlo, ma invano, perché trattenuto dai giocatori della propria squadra, e che lo ha minacciato ed ingiurato pesantemente. Riferisce ancora che, al termine della gara, circa cinquanta estranei sono entrati con fare minaccioso sul terreno di giuoco da una portìcina, aperta dal custode, che, contemporaneamente, è stato avvìcìnato dal Dirìgente addetto all'arbitro; Sig. Pinto Angelo, che lo ha colpito con un violentissimo pugno al fianco facendolo barcollare; inoltre, che il calciatore Chiriatti Stefano gli ha posto con violenza una mano sul viso stringendoglielo con violenza, minacciandolo ed ingiurandolo e che altre ingiurie gli venivano indirizzate dal calcìatore Sìndaco Valerio. Riferisce, infine, che mentre tentava di entrare nello spogliatoio veniva colpito da numerosi calci e pugni da parte di un gruppo di facinorosí e tra questi il suddetto Lanzillotto, Dirigente Accompagnatore ufficiale,ed il calciatore Sindaco. La società reclamante, al contrario, sostiene che I'arbìtro non era stato affatto colpito, tanto vero che non aveva ríportato alcun danno fisico ed ha rilevato come i prìmi giudici non abbiano tenuto alcun conto dei precedenti sportiví dei tesserati, né delle conseguenze dannose che sono derivate ai calciatori, i quali di fatto si vedono preclusa qualsiasi possibilìtà di prosecuzione dell'attività agonistica. Le deduzionì della società non possono trovare accoglimento. Per espressa disposizione regolamentare I'accertamento dei fatti, che caratterizzano il procedimento discíplinare, deve avvenire, come riconosce la stessa reclamante; esclusivamente sulla base delle risultanze degli atti uffìciali di gara, che, come no to, costituiscono fonte privilegiata di prova. Ciò premesso, rileva il Collegìo che la tesi prospettata dalla reclamante è decisamente smentita dal rapporto del Direttore di gara, confermato puntualmente in sede dì giudizio dinanzi la Commissione Disciplinare e; pertanto, deve essere esclusa ogni possibilità di dubbio in ordine alla attribuìbilità degli atti dí violenza ai tesserati da lui indicati. Ne consegue che non può essere attrìbuita rilevanza ad un assunto difensivo tendente a sostituire a quella ufficiale una differente ed interessata versione dei fatti. Infine non si ravvisano motivi per una riduzione delle sanzioni, in quanto gli episodi sono, di una particolare gravità, che non consente una valutazione di minor rigore. Per i suesposti motivi Ia.C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dal F.C. Nuova di Cursi (Lecce) ed ondina I'incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it