F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 13 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA BORORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORORE/DONIGALA DEL 14.4.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 40 del 9.5.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 13 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA BORORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORORE/DONIGALA DEL 14.4.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 40 del 9.5.1996) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 40 del 9 maggio 1996, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Sardegna della L.N.D. provvedendo su reclamo interposto dell'U.S. Donigala avverso la regolarità della gara Borore-Donigala, svoltasi il 14.4.1996 nell'ambito del Campionato di 2a Categoria - avendo accertato che vi aveva partecipato, per la controparte, il calciatore Antonello Musu, che risultava tesserato, oltre che per I'U.P. Borre, anche per un sodalizio del Settore Amatoriale della F.I.G.C., applicava a carica dell'U.P. Borore il disposto dell'art. 7 C.G.S., infliggendole la punizione sportiva della perdita della gara. Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. I'U.P.. Borore, sostenendo che il Musu era stato tesserato in quanto i competenti Organismi federali, dalla stessa interpellati, avevano garantito la legittimità dell'operazione, poiché il Settore amatoriale era del tutto separato da quello agonistico ufficiale. Il calciatore era stato dunque, in quanto, dichiarato "libero", incluso nel tabulato di tesseramento della società, e successivamente, impiegato in gara di campionato. Era dunque chiesto l'annullamento dell'impugnata delibera. Ciò premesso, ritiene la C.A.F. che il grame sia infondato. Intanto, non vi è la minima prova, in atti, della circostanza anzitutto esposta dalla appellante circa le informazioni ricevute, da parte di Organismi Federali, a riguardo della posizione di tesserarnento del Musu, che si sostiene essere stato indicato come "libero". Va, peraltro, aggiunto che quand' anche tale circostanza fosse documentata, non ne risulterebbe scriminata la condotta dell'U.P.. Borore, sulla quale incombeva pur sempre l'onere di accertare autonomamente e con l'impiego della ordinaria diligenza l'esistenza eventuale di altro tesseramento in capo al calciatore - il che è agevolmente rilevabile dai tabulati federali. In effetti, il Musu era titolare anche di un cartellino amatoriale, secondo la incontrastata affermazione della delibera de qua; e, come tale, non poteva, partecipare; nella stessa stagione sportiva, a gare di competizioni ufficiali, come reso noto con i Comunicati Ufficiali di inizio campionato. La decisione della Commissione Disciplinare deve pertanto essere mantenuta ferma; I'appello va invece respinto, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dalla Polisportiva Borore di Borore (Mantova) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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