F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 6 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. GONNOSNO’ AWERSO DECISIONI MERITO GARA MOGORELLA/GONNOSNO’ DEL 22.1.1995 (Delibera della C.A.F Com. Uff. n. 33/C – Riunione del 25.5.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 6 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. GONNOSNO' AWERSO DECISIONI MERITO GARA MOGORELLA/GONNOSNO' DEL 22.1.1995 (Delibera della C.A.F Com. Uff. n. 33/C - Riunione del 25.5.1995) La S.S. Gonnosnò ha impegnato per revocazione la decisione di questa Commissione, riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33/C - Riunione del 25 maggio 1995, con la quale, ai sensi. dall'art. 27 n.5 C.G.S., sono state annullate senza rinvio le delibare de. Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Oristano e della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, per I' inammissibilità del reclamo in data 28 gennaio 1995 proposto, senza il regolamentare preannuncio telegrafico, al predetto Giudice Sportivo della S.S. Gonnosnò relativamente alla gara Mogorella/Gonnosnò del 22.1.1995. I! ricorso per revocazione è fondato. È stato soltanto nel presente giudizio acquisito agli atti il telegramma in data 23 gennaio 1996, con il quale il Presidente della S.S. Gonnosnò preannunciava al Giudice Sportivo il reclamo della Società con riguardo alla gara Mogorella/Gonnosnò. Perento, il giudizio dinanzi ai primi giudici è stato regolarmente instaurato, per cui, passando alla fase rescissoria, deve procedersi all 'esame del reclamo proposto dalla anzidetta Società avverso la decisione della Commissione Disciplinare. Tale reclamo non è meritevole di accoglimento. Non ha trovato, infatti, alcun supporto probatorio la tesi prospettata dalla Società nei vari gradi di giudizio, secondo la quale il calciatore della propria squadra, Muscas Stefano, sarebbe rimasto infortunato non per uno scontro di giuoco con un avversario - come risulta espressamente dal referto dell' Arbitro -, bensì per effetto di una deliberata aggressione subita ad opera di un avversario. Tale tesi non è neanche suffragata dal certificato medico esibito, ove si parla di una "ferita da taglio in regione frontale sinistra di cm. due", che non è certo incompatibile con uno scontro fortuito, nè, del resto, é stato fornito - ripetesi - alcun altro elemento di prova a sostegno dell' assunto della Società. Per questi motivi, la C.A.F. respinge il ricorso per revocazione come innanzi proposto dalla S.S. Gonnosnò (Oristano) e dispone I' incameramento della relativa tassa.
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