F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 300.000 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA S.S. VILLACIDRESE IN RELAZIONE ALLA GARA VILLACIDRESE/S. ANTIOCO DEL 14.5.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 44 dell’1.6.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 300.000 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA S.S. VILLACIDRESE IN RELAZIONE ALLA GARA VILLACIDRESE/S. ANTIOCO DEL 14.5.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 44 dell'1.6.1995) II Presidente della Lega Nazionale dilettanti ha impugnato dinanzi questa Commissione la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 pubblicato il 1 ° giugno 1995, con la quale, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo, è stata revocata la squalifica del campo per due giornate, è stata inflitta la diffida ed è stata confermata I'ammenda di L. 300.000 nei confronti della S.S. Villacidrese, per fatti accaduti in occasione dell'incontro Villacidrese/S. Antioco disputato il 14.5.1995. Nel ricorso si deduce come la sanzione inflitta sia troppo lieve rispetto ai fatti addebitati e si chiede il ripristino della decisione di primo grado. La S.S. Villacidrese ha inviato deduzioni con le quali richiede il rigetto del ricorso. II ricorso è meritevole di accoglimento. Come si rileva dai rapporti dell'Arbitro e dei guardalinee, per tutta la durata della gara e, in particolare, nel corso del secondo tempo, i sostenitori della S.S. Villacidrese, tenevano un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti della terna arbitrale, fino a colpire con sputi I' Arbitro e un guardalinee e l'arbitro anche con un sasso. Tale comportamento, di notevole gravità, appare suscettibile di una sanzione ben più grave di quella inflitta dalla Commissione Disciplinare, sanzione che questa Commissione ritiene congrua determinare alla stregua di quanto deliberato dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, annulla I' impugnata delibera della Commissione Disciplinare ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla S.S. Villacidrese le sanzioni della squalifica del Campo di giuoco per n. 2 giornate di gara e I' ammenda di L. 300.000.
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