F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 4 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. S. GIOVANNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTU PREDU/S. GIOVANNI DEL 29.10.t995 (Delibera della Commissione , Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com Uff . n 16 del 16.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 4 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. S. GIOVANNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTU PREDU/S. GIOVANNI DEL 29.10.t995 (Delibera della Commissione , Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com Uff . n 16 del 16.11.1995) La Pol. S. Giovanni ha proposto appella avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, di cui al Com. Uff. n. 16 del 16 novembre 1995, con la quale veniva rigettato il proprio reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di detto Comitato, apparsa nel Com. Uff. n. 14 del 2 novembre 1995, con la quale veniva inflitta alla società appellante la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara Santu Predu/S. Giovanni del 29.10.1995 ed ai calciatori Fadda Luciano, Delogu, Gianni e Soro Paolo la sanzione della squalifica fino al 31.12.1996. La società lamenta come la Commissione Disciplinare abbia disatteso la richiesta di audizione dei propri rappresentanti, ledendo cosi un fondamentale diritto di difesa. L'appello è fondato e merita accoglimento. Osserva infatti il Collegio che effettivamente, in sede di reclamo davanti la Commissione Disciplinare la Pol. S. Giovanni ebbe a richiede I'audizione personale della cui effettuazione non vi è prova alcuna in atti, e cio deve far ritenere fondato sul piano processuale I'assunto della reclamante. È quindi palese la violazione del principio del contraddittorio che le vigenti norme federali sanciscono a tutela di ogni interessato. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell' appello come innanzi proposto dalla PoI. S. Giovanni di Nuoro, annulla, per difetto di contradittorio, la delibera impugnata con rinvio degli atti, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna per nuovo esame. Ordina restituirsi la tassa versata.
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