F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 20/C – RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. VALVERDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALVERDE/LEONFORTESE DEL 22.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 14/Disc: del 4.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 20/C - RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. VALVERDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALVERDE/LEONFORTESE DEL 22.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 14/Disc: del 4.1.1996) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 25 del 2 novembre 1995, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. rigettava il reclamo proposto dall'A.P. Leonfortese avverso la regolarità della gara Valverde/Leonfortese - disputatasi il 22.10.1995 per il Campionato di 1a Categoria - osservando che I'arbitro aveva bensì disposto la sospensione della gara stessa per 49 minuti, al fine di consentire la nuova completa segnatura del campo, resa invisibile dalla pioggia, ma aveva ottenuto I' assenso anche della reclamante (che solo al termine aveva presentanto riserva scritta) e, comunque, aveva confermato la regolare partecipazione dei calciatori previamente identificati, talché nessun dubbio residuava sulla regolarità dell'incontro. L'A.P. Leonfortese impugnava tale decisione dinanzi alla Commissione Disciplinare, la quale, con delibera riprotata nel C.U. n. 14/Disc. del 4 gennaio 1996, la annullava, disponendo la ripetizione della gara. Osservava, infatti, la Commissione che I' arbitro, nel supplemento di rapporto reso, ammetteva che dopo la sospensione i calciatori si erano presentati con una nuova divisa e che egli non aveva provveduto a ripeterne l' identificazione, non potendo quindi affermare che ciascuno indossasse la maglia con il medesimo numero precedente. Tale circostanza, a parere della Commissione Disciplinare, inficiava la regolarità della gara in questione. Ricorre ora a questa C.A.F. I' A.S. Valverde, rilevando che la decisione appellata ingiustificatamente dava atto di una integrazione del contraddittorio (che non vi era stata) con essa reclamante, la quale avrebbe ammesso che i propri calciatori avevano cambiato maglia nell'attesa; ciò risultava dall'iniziale rapporto arbitrale, ma nulla si sapeva se analogo comportamento avesse tenuto la squadra avversaria. In ogni caso, la pretesa mancata reidentificazione dei partecipanti non aveva alcun rilievo, essendo pacifico che i calciatori erano rimasti gli stessi di prima dell' interruzione, come lo stesso Direttore di gara inequivocabilmente asseriva nei supplementi di rapporto resi. E del resto la controparte non eccepiva la diversità dei calciatori, ma la eventuale non corrispondenza dei numeri di maglia, la quale non poteva inficiare la regolarità della gara. La quale si era normalmente disputata (a parte il lungo intervallo, del quale si era specificamente doluta la controparte, in sede di reclamo, senza tuttavia trovare ascolto dalla C.D.) nel generale consenso delle due società. Era dunque chiesto I' annullamento dell'impugnata delibera. Ciò premesso osserva la C.A.F. che il gravame è fondato. L'obbligo dell'arbitro di procedere, prima dell'inizio della gara, alla identificazione dei calciatori destinati a parteciparvi, è finalizzato al controllo della identità e dei titolo di legittimazione. Nel caso in esame, il Direttore di gara non venne meno a tale obbligo, ma semplicemente si astenne dal reiterare il controllo dopo che, a seguito di sospensione della gara per il maltempo, alla ripresa del giunco i calciatori delle due squadre si erano cambiati la maglietta. Ma, nel supplemento di rapporto richiestogli dal Giudice Sportivo I' arbitro precisò con assoluta certezza che quelli che ripresero il giunco erano gli stessi calciatori da lui ini zialmente identificati, onde, al massimo, si sarebbe potuta realizzare una non corrispodenza dei numeri di maglia, ma non certo una caducazione del titolo a partecipare alla gara.E infatti, sotto questo ultimo profilo, nemmeno la controparte dell'attuale appellante ha avanzato alcun dubbio. Ne consegue che la mera irregolarità forse determinatasi non ha minimamente inficiato la validità della gara; onde, la delibera impugnata deve essere annullata; ripristinandosi quella di rigetto assunta dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo va conseguentemente restituita. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Valverde di Valverde (Catania), annulla I' impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che respingeva il reclamo proposto dall'A.P. Leonfortese tendente ad ottenere la ripetizione della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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