F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S.C. LICATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LICATA/GROTTE DEL 17.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 17/Disc. del.25.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S.C. LICATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LICATA/GROTTE DEL 17.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 17/Disc. del.25.1.1996) L'A.S.C. Grotte proponeva reclamo alla Commissíone Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia in relazíone alla gara Licata/Grotte; disputata per il Campionato di Eccellenza, Girone "A" il 17 dicembre'1995 e terminata con il risultato di 0-0, sostenendo che alla stessa aveva partecipato per la A.S.C. Licata il calciatore Gennarini Massimo in posizione irregolare in quanto squalificato. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 17/Disc. del 25 gennaio 1996, accoglieva il reclamo e inflíggeva alla A.S.C.. Licata la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-2 e un'ammenda di L. 150.000, al dirigente accompagnatore della stessa società Sig. ZappuIla Angelo I'inibi- zione fino all'11 febbraio 1996 e un'ulteriore giornata di squalifica al calciatore Gennarini . II predetto calcíatore, rilevava la Commissione Disciplinare, non aveva titolo a parte- cipare all'incontro in parola, in quanto squalificato per una gara per recidività in ammoni- zioni. Il provvedimento di squalifica, omesso per errore materiale dal Comunicato Ufficiale n. 31 del 13 dicembre 1995, era stato comunque portato tempestivamente a conoscenza della società di appartenenza del calciatore con telegramma recapitato il 16 dicembre 1995 con consegna al segretario della società interessata, Sig. Licata Angelo, come atte- stato dall'Ufficio Postale competente. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede I'A.S.C. Lícata. L'appellante sostiene che solo I'avviso del telegramma è stato ricevuto il 16 dicem- bre 1995, presso la sede della società, in quanto gli uffici di questa erano chiusi, e che solo il giorno 18, giorno successivo alla gara, il segretario della società si era recato pres- so I'Ufficio Postale di Licata a ritirare il telegramma. In ogni caso, la squalifica del calcia- tore è stata resa nota ufficialmente solo con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 32 avvenuta i1 20 dicembre 1995. L'appello meríta accoglimento. Le squalifiche dei calciatori partecipanti all'attività agonistica organizzata dalla Lega Nazionale Dilettantí, per infrazioni commesse durante una gara, quando non siano automati- Che(calciatori espulsi dal campo dl gioco), sono disposte dal Giudice Sportivo con provvedi- mento espresso pubblicato su Comunicato Ufficiale. La squalifica diventa operante con la pubblicazione del provvedimento e deve essere scontata dal gíorno successivo a questa, determinandosi dal momento della pubblicazione I'obbligo per gli affiliati ad attenersi alle disposizioni e ai provvedimentí pubblicati (la C.A.F, di recente, ha ritenuto valido il principio anche nel caso limite in cui la squalifica è stata resa nota con Comunicato Ufficiale pubblicato non nel giorno in cui consuetudinariamente venivano pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo, ma eccezionalmente nel gíorno immediatamente precedente la gara rilevando la illegittimità della partecipazione a questa del calciatore squalificato). II principio,. secondo cui solo la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale determina I'obbigo per i tesserati relativamente alle disposizioni e ai provvedimentí pubblicati, è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza sportiva che ha anche escluso la invocata equipollenza di altri mezzí di partecipazione delle disposizioni e dei provvedímenti (notizie ricevute telefonicamente da organi federali, telegrammi acc.). Orbene, deve ritenersi valido, stante la efficacia riconosciuta alla pubblicazione sui Comunicati Ufficiali; anche I'opposto principio per cui, se dai Comunicati Ufficiali precedenti la gara non risulti alcun provvedimento a carico del calciatore, questi può legittimamente partecipare alla gara stessa e non può ritenersi in posizione irregolare, indipendentemente da notizie di provvedimenti sanzionatori con qualunque mezzo pervenute alla società di appartenenza del calciatore . Nella specie, il Comunicato Ufficiale recante la squalifica del calciatore Gennarini Massimo ad opera del Gíudice Sportivo è stato pubblicato il 20 dicembre 1995., successivamente alla gara in contestazione disputata il 17 dicembre 1995. Il predetto calciatore, pertanto, doveva ritenersi in posizione regolare ín detta gara. La decisione impugnata, deve, di conseguenza, essere annullata e deve disporsí il ripristino del risultato di 0-0 conseguito sul campo nell'incontro di cui trattasi. La tassa di reclamo va restituita all'appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto' dall'A.S.C. Licata di Licata (Agrigento), annulla ('impugnata delibera ripristínando il risultato di 0-0 conseguito in campo nella suddetta gara. Ordina restituírsi la relativa tassa.
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