F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 24/C – RIUNIONE DEL 14 MARZO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL, PRO MAZARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTER CLUB PARTANNA/PRO MAZARA DEL’3.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 15/Disc. dell’11.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 24/C - RIUNIONE DEL 14 MARZO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL, PRO MAZARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTER CLUB PARTANNA/PRO MAZARA DEL'3.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 15/Disc. dell'11.1.1996) All'esíto della gara Partanna/Pro Mazara disputata il 3.12.1995 nell'ambito del Campionato di 3a Categoría del Comítato Regionale Sícilía e terminata col punteggio di 2 a 1, la Polisportiva Pro Mazara proponeva rituale reclamo adducendo che nell'occasione I'Inter Club Partanna aveva utilizzato, quale guardalínee indicato da quella squadra, Proferino Giuseppe, dirigente dell'A:S. Partanna. ' - . La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sícilia, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 15 del 10 gennaia 1996, nel rilevare che il Proferino era regolarmente tesserato per la società Inter Club Partanna con la qualifica di vice-presidente, si come risultava dal foglio di censimento invíato da quella società il 22.9.1995, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzí a questa Commíssione Federale la Polísportiva Pro 'Mazara, reiterando la propria ríchiesta di aggiudicazione dell 'incontro "a tavolino". II gravame è fondato. Ed invero risulta agli atti che, per la stessa stagione 1995/96, Proferino Giuseppe figura tra i dirigenti dell'A.S. Partanna (v. domanda d'iscrizione datata 21.7.1995), ed ha svolto, per lo meno in occasione della gara Partanna/Val dí Mazara del 24.9.1996 della Coppa Trinacría, le funzioni di guardalinee anclie pertale societa. E' noto che I'art. 63 N.O.I.F. stabilisce che, qualora non sia prevista la designazíone dí guardalinee ufficiali, la relativa funzione deve essere svolta solo da soggetti che abbiano una specifica qualifica: calcíatdri, tecníci tesserati ovvero dirigenti che risultino regolarmente in carica. E altrettanto noto che I'acclarata posizíone irregolare dí un guardalinee e oggettivamente addebítabile alla società che I°abbia utilízzato irritualmente, II comportamento tenuto nell'occasione dall'Inter Club Partannia e quindi sanzionabile con I'invocata punízione sportiva. Per questi motivi la C.A.P; ín accoglimento dell'appello come innanzí proposto dalla Pol. Pro Mazara di Mazara del Vallo (Trapani), annulla I'impugnata delibera ed inflígge all'A.S. Inter Club Partanna la sanzione sportiva della perdíta della suindícata gara con il punteggio di 0 a 2. Ordina la restituzione della tassa versata.
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