F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM UFF N 16/C RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA-‘N,C.F. . ORLANDINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORLANDINA/CACCAMO DELL’1.10.1995 (Delibera della Commissione-DisCiplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 10/Disc. Del 30.11.1995).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM UFF N 16/C RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA-'N,C.F. . ORLANDINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORLANDINA/CACCAMO DELL'1.10.1995 (Delibera della Commissione-DisCiplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 10/Disc. Del 30.11.1995). II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilía; con decisione pubblícata sul Com. Uff. n. 22 del 12 ottobre·1995; infliggeva alla Pol. Caccamo I'ammenda di l. 100.000 per ritardata presentazione in campo della squadra nella gara Orlandina/Caccamo dell'1.10.1995 mentre respingeva il reclamo proposto dalla N.C.F. Orlandina che chiedeva la punizione di perdita della gara per 0-2 a carico: dell'avversaria quale responsabile del ritardato inizio dell'incontro, avvenuto oltre i 45' di attesa previsti dalle norme regolamentari. II Giudice Sportivo rilévava nella motivazione che la Pol. Caccamo aveva presentato all'arbitro la distinta di gara entro il tempo di attesa previsto e che la partita aveva avuto inizio con un ritardo di 3' oltre tale termine a causa delle operazioní di riconoscimento dei calciatori effettuate dal Direttore di gara. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n 10/Disc. del 30 novembre 1985, la Commissione Disciplinare investita nel ricorso avanzato dalla N.C.F Orlandina, confermava la statuizione del Giudice Sportivo osservando che le motivazionl addotte dalla reclamante non trovavano riscontro nelle vigenti norme regolamentari. Ha inoltrato appello a questa C.A.F. la N.C.F. Orlandina, sottolineando che il comportamento dell'arbitro il quale aveva arbitrariamente differito di 55' l'inizio della gara; integrava gli estremi dell'errore tecnico, o comunque quelli di un evento di carattere eccezionale disciplinato dell'art. 7 n. 4 C.G.S.,.per cui doveva disporsi la ripetlzione della gara, previa eventuale effettuazione di indagini atte ad accertare lo svolgimento dei fatti e I'ora di inizio dell'incontro . L'appello è infondato. L arbitro ha precisato nel, rapporto che la gara , fissata per le ore 15 e iniziata alle 15,48 perché la Pol. Caccamo aveva presentato solo alle ore 15,39 la distinta dei suoi calciatorí. Risulta quindi dagli atti ufficiali, ai quali deve riconoscersi per norma regolamentare la presunzione di attendibilità, che entro I'orario di tolleranza previsto dall'art..54 n. 2 N.O.I.F la squadra della Pol. Caccamo si era presentata all'arbitro in condizíoní tali da portarsi subito in campo tanto basta ad escludere I'applicabílità della sanzione di perdita della gara, la quale e prevísta dal successivo art. 55 n. 1 a carico delle squadre che non si presentano in campo (cioè, all'arbitro in divisa di giunco) nel termine di attesa. . Poichè I'arbítro si e attenuto all'esatta applicazíone delle norme regolamentari non ricorre all'evidenza il presunto errore tecnico dedotto dall'appellante. . Per questi.motivi la C.A.E respinge I'appello come innanzi proposta dalla N.C.F: Orlandina di Capo d'Orlando (Messina) ed qrdina l'incamerarsí della relativa tassa.
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