F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. DUE TORRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DUE TORRI/PIANA DI BROLO DEL 12.11.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 14/Disc. del 4.1.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. DUE TORRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DUE TORRI/PIANA DI BROLO DEL 12.11.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 14/Disc. del 4.1.1996)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione riportata sul Comunicato Ufficiale n. 14/Disc. pubblicato il 4 gennaio 1996, respinse il reclamo proposto dalla A.S. Due Torri di Gliaca di Piraino, la quale, in relazione alla gara Due Torri/Piana di Brolo del 12 novembre 1995, aveva dedotto la posizione irregolare di alcuni calciatori della squadra avversaria.
Tale decisione è stata impugnata dinanzi a questa Commissione dalla A.S. Due Torri, la quale insiste nelle doglianze in ordine alle posizioni dei calciatoli della A.S. Piana di Brolo. Tale ultima società ha presentato controdeduziori, chiedendo il rigetto dell'appello.
II reclamo non è meritevole di accoglimento.
La Commissione Disciplinare ha affermato che i calciatori Conforto, Giallanza, Spitaleri e Fichera risultavano tesserati per la Società Piana di Brolo, anche se a titolo temporaneo, e quindi avevano titolo a partecipare alla gara, mentre la posizione del calciatore Giaimo era irrilevante, giacché esso, pur compreso nella distinta presentata all'arbitro, non aveva preso parte alla gara.
All'udienza il difensore dell'A.S. Due Torri ha espressamente dichiarato di insistere nell'impugnativa soltanto con riferimento al Giaimo, affermando di ritenere che per I'altro capo della decisione impugnata, relativa ai calciatori sopramenzionati, si fosse formato il giudicato.
Nel prendere atto di tale dichiarazione, questa Commissione ritiene che in ordine alla posizione del calciatore Giaimo debba riconoscersi valore probatorio privilegiato al rapporto dell'arbitro, dal quale non risulta che il Giaimo abbia preso parte alla gara, giacchè, al 45° del primo tempo, il calciatore Ferretti Renato era stato sostituito dal n. 13 Russo Carlo. Tale fede privilegiata il rapporto arbitrale riveste sia nei confronti delle notizie di stampa che della dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà; nè alcun rilievo ha, in senso contrario, la circostanza che l' affermazione della reclamante non sia stata espressamente contestata dalla controparte, in quanto nella specie si versa in materia sottratta alla disponibilità delle parti, le quali, pertanto, non possono, con il loro comportamento, superare l' efficacia probatoria di un documento ufficiale, quale è il referto arbitrale.
Ma quand' anche si volesse sostenere la rilevanza della posizione irregolare del Giaimo, essa tuttavia non influirebbe sull'esito del giudizio, giacchè dalla documentazione in atti nonché dagli accertamenti esperiti è risultato che dal 30 settembre 1995 il calciatore Giallanza Antonio èra stato trasferito in via definitiva all'A.S. Piana di Brolo, come del resto affermato dalla società stessa nelle sue controdeduzioni, per cui, ammessa la regolarità della posizione del Giallanza, se pure all'incontro avesse preso parte il Giaimo, l'in-.. contro stesso non sarebbe stato viziato.
Per questi motivi, la C.A.F. respinge I' appello come sopra proposto dall'A.S. Due Torri di Gliaca di Piraino (Messina) e dispone I' incameramento della tassa versata.
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