F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 28 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. AMBROSIANA ACI S. ANTONIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMBROSIANA ACI S.ANTONIO/PEONIA DEL 20.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Comm. Uff. n. 20/Disc. del 22.2.1996) .

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 28 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. AMBROSIANA ACI S. ANTONIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMBROSIANA ACI S.ANTONIO/PEONIA DEL 20.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Comm. Uff. n. 20/Disc. del 22.2.1996) . In data 20.1.1996 si svolgeva in Valverde (CT) la gara indicata in epigrafe, terminata col punteggio di 3 a 0. Con reclamo proposto nei termini e forme prescritte, la A.S. Peonia chiedeva che ad essa reclamante fosse assegnata gara vinta, a norma dell'art. 7 comma 5 C.G.S., in quanto la Pol. tes- Ambrosiana Aci S. Antonio aveva fatto partecipare alla gara stessa il calciatore Raciti Enzo, tesserato quale tecnico per l'A.P. Bronte Studio Club. La Commissione Disciplinare accoglieva il reclamo, rilevando che il Raciti non aveva titolo per partecipare alla gara, poiché, violando I'art. 30 n.1 del Regolamento del SettoreTecnico, si era limitato a presentare le dimissioni dall'incarico di tecnico per l'A.P. Bronte Studio Club e non aveva richiesto, come prescritto, né, ovviamente, ottenuto, la sospensione dalla qualifica, Proponeva appello la Pol. Ambrosiana Aci S. Antonio con atto del 27.2.1996, sostenendo che il Raciti aveva fatto seguire le dimissioni del 19.12.1995 da una formale richiesta al Settore Tecnico di annullamento del proprio tesseramento. L'appello è infondato. Nessuna norma regolamentare prevede e consente I'annullamento di un tesseramento per "dimissioni", onde del tutto improduttiva di effetti fu la comunicazione inviata dal Raciti all"A.P. Bronte Studio Club ed al Settore Tecnico. Va ribadita, invece, la violazione degli art.30 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 40 comma 2 N.O.I.F. violazione che, determinando la illegittima partecipazione del Raciti alla gara in oggetto, impone I'irrogazione della sanzione della perdita della gara a carico della appellante. Per questi motivi Ia C.A.F. respinge I'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Ambrosiana Aci S. Antonio di Aci Sant' Antonio (Catania) e dispone I'incameramento della tassa versata.
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