F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 30 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE GUZZETTA ALDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 3.3.1999 (Delibera della Commissione DisciplInare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 27/Disc. del 18.4.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 30 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL CALCIATORE GUZZETTA ALDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 3.3.1999 (Delibera della Commissione DisciplInare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 27/Disc. del 18.4.1996)
II calciatore Guzzetta Aldo, tesserato con la società Nuova Lingua Glossa, propone reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Com. Uff. n. 27 in data 18 aprile 1996, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo inoltrato dalla suddetta società ha ridotto al 30 marzo 1999 la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato RegIonale.
L'impugnazione in esame è inammissibile per non essere stati osservati i termini perentorI indicati nell'att. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., il quale dispone che i reclami avverso le decisioni degli organi disciplinari devono essere inviati a questa C.A.F. entro il settimo giorno successive alla data di pubblicazione, del comunicato ufficiale, con il quale viene resa nota la decisione che si impugna.
Nel caso in esame la decisione impugnata è stata inserIta nel Com. Uff. n. 27. del 18 aprile 1996, mentre il reclamo è stato inoltrato con raccomandata in data 27 aprile.
La tassa versata va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F, dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 h. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dai calciatore Guzzetta Aldo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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