F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 19/C- RIUNIONE DELL’8 FEBBRAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C.C. S. GREGORIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI S. GREGORIO/DON BOSCO ARDOR SALES PEL 21.10.1995 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°-Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff.n. 17 del 7.12.1995)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
COM. UFF. N. 19/C- RIUNIONE DELL'8 FEBBRAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL C.C. S. GREGORIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI S. GREGORIO/DON BOSCO ARDOR SALES PEL 21.10.1995 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°-Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff.n. 17 del 7.12.1995)
II C.C. S. Gregorio ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 7 dicembre 1995, con la quale il Giudice sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica ha respinto il reclamo,proposto dalla società sopra índicata avverso le decisisioní del Giudíce Sportivo regionale per effetto delle quali la società stessa veniva sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara S. Gregorio/Don Bosco Ardor Sales del 21.10.1995 con il punteggio di 1-3, risultato conseguito sul campo al momento (30° del 2°tempo)di sospensione della gara medesima, e con I'ammenda di L. 200.000, con la squalifica delI'allenatore, Sig. La Pera Giovanni e del calciatore Bonfatto Giuseppe rispettivamente fino al 30.6.1996 ed al 30.6.1997, nonchè con l'inibizione fino al 30.4.1996, per responsabilità oggettiva del Dirigente Accompagnatore, Sig. Maugeri Sebastiano.
Con il proposto appello il quale,ha ad oggetto la punizíone sportiva dí perdita della gara e la squalifica del calciatore Bonfatto vengono proposte le censure già avanzate in sede di impugnazione delle decisioni del Giudice Sportivo regionale e tendono ad evidenziare la inattendibilità del referto del Direttore dí gara sía per quanto concerne la valutazione delle condizioni che lo hanno indotto a ritenere ímpossibile la continuazione della gara, sia per quanto attiene alle modalità deí comportamento del calciatore Bonfatto che avrebbe reagito, in stato di provocazione, a seguito delle pretese frasi offensive che l'arbitro avrebbe pronunciato nei suoi confronti al momento della notifica della espulsione.Giova subito rilevare come gli atti ufficiali; in particolare il referto arbitrale ed il supplemento di referto richiesto all'arbitro, consentono in punto di fatto di ritenere del tutto infondate le censure proposte.
Ed invero risulta provato il comportamento aggressívo e víolento tenuto dal calcíatore Bonfatto nonchè dall'allenatore La Pera. Il primo colpíva con uno schiaffo al volto il Direttore di gara, tenendo un atteggiamento chiaramente minaccioso; il secondo tentava di aggredire I'arbitro inseguendolo síno allo spogliatoío dove prendeva a spallate la porta dello spogliatoio stesso in cui questi si era rifugiato.
Esattamente la decisione impugnata ritiene leggittima la sospensione della gara ai sensi dall'art. 64 n. 2 N.O.I.F. in quanto si era determinata una situazione pregiudizievole per la incolumità fisica del Direttore di gara e manifestamente lesiva della sua indipendenza e serenità di giudizio.
Da ultimo deve rilevarsi che nessuna prova ha fornito I'appellante che possa scalfire il valore probatorio degli atti ufficiali.
Per i suesposti motîvi la C.A.F. respínge I'appello come sopra proposto dal C.C. S. Gregorio di San Gregorio di Catania e dispone I'incameramento della tassa versata.
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