F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 14 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. PONTE A MORIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES PROVINCIALE VIRTUS CAMPORGIANO/PONTE A MORIANO DEL 20.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana- Com. Uff. n. 29 del 15.2.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 14 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. PONTE A MORIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES PROVINCIALE VIRTUS CAMPORGIANO/PONTE A MORIANO DEL 20.1.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana- Com. Uff. n. 29 del 15.2.1996). l'arbitro della gara Virtus Camporgiano/Ponte a Moriano, disputata il 20 gennaio 1996 per il Campionato Juniores Provinciale, organizzato dal Comitato Regionale Toscano, sospendeva I'incontro al 40' del 2° tempo, riferendo poi nel suo rapporto che al predetto minuto di gioco "mentre stava annotando I'ammonizione di due calcíatori, il portiere della Virtus Caporgiano gli faceva notare che oltre il centrocampo si era accesa una rissa a cui partecipavano circa 7/8 calciatori di entrambe le squadre. Mentre si stava recando sul punto della rissa veniva anticipato dai calciatori che gli stavano vícino, circa 5/6 sempre di entrambe le squadre, e notava inoltre che gli altri calciatori sparsi nell'altra meta del terreno di gioco si precipitavano sul punto della rissa. Tuttí i 22 calciatori partecípanti in quel momento alla:gara, partecipavano attivamente alla rissa con spintoni, offese e minacce. Le sole persone che tentavano di riportare la calma erano i dirigenti delle due società che man mano che riuscivano a calmare i propri calciatori li invitavano a raggiungere lo spogliatoio; accompagnandoli anche personalmente". Il Giudice Sportivo competente, per i fatti ora descritti, iirogava ai calciatori delle due società squalifíche per tre giornate di gara e quattro per i capitani e alle due società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggío di 0-2. (Coni. Uff. n. 25 del 25 gennaio 1996).. Le due società insorgevano davanti alla Commíssione Dísciplinare con separati ricorsi, che, riuniti; sono stati dichiarati inammíssibili nella parte diretta avverso la punizione sportiva della perdita della gara e parzialmente accolti nella parte concernente le squalifiche dei calciatori che venívano ridotte per tutti a due giornate effettive di gara (Com. Uff. n. 29 del 15 febbraio 1996). Avverso la predetta decisione propone appello la U.S. Ponte a Moriano. L'appello si rivela ínfondato e, pertanto, deve essere rigettato. Non meritano accoglimento, infatti, le deduzioni formulate dall'appellante avverso la dichiarazione di inammissibilita del reclamo statuito dalla Commissione Disciplinare ín ordine alla parte del ricorso di secondo grado afferente la punizíone sportiva dalla perdita della gara. La Commissione Disciplinare affermando che il reclamo era inammissibile pérché la reclamante non aveva inviato contestualmente copia dei motivi di ricorso all'A.S. Virtus Campongiano, ha esattamente fatto applicazíone dall'art. 23, comma quinto, seconda parte, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale "copia dei motivi dei reclami o dei ricorsi deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, alla eventuale controparte. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale invio deve essere allegata al reclamo spedíto all'Organo di.Giustizia.". Nella specie;.non può assumersi che I'A.S. Virtus Campogiano non sia controparte atteso che I'esito del reclamo si sarebbe potuto rivelare; in ipotesi, favorevole per la socíetà reclamante e sfavorevole per I'altra società interessata. Parimenti e da respingere il profilo del presente appello, con il quelle I'U,S.. Ponte a Moriano chiede I'annullamento delle squalifíche irrogate ai propri calciatori ancorché ridotte dalla decisione impugnata. La società appellante afferma che non 'vi è stata rissa fra tutti i calciatori; come invece si afferma nel referto arbítrale, ma solo un diverbio con qualche spinta fra pochi calciatori con I'immediato intervento dei dirígenti che avrebbero sedato sul nascere nel giro di pochi minuti., quattro al massimo; ogni possibile degenerazione della situazione.. La reclamante cerca di accreditare una versíone dei fatti diversa da quella contenuta nel referto arbitrale. Ma secondo principi costantemente,ripetuti dalla giurisprudenza di questa C.A.F; che del resto si richíama a quanto disposto dall'art:25, primo comma, del Codice di Gíustizia Sportiva, i procedimenti discíplinari relativi ad infrazioni commesse durante una gara si svolgono esclusivamente sulla base delle risultanze degli atti ufficiali, cioè degli atti provenienti dagli ufficiali di gara, che hanno valore di prova privilegiata e non possono essere contraddette, quando come nel caso in esame, risultino precise, univoche e non contraddittoríe., . La decísione impugnata, in conclusione, deve essere confermata.Con la reiezione del reclamo deve disporsi l'incameramento della tassa versata.Per questi motivi Ia C.A.F respinge.l'appello come sopra proposto dalla U.S. Ponte a Moriano di Ponte a Moriano (Lucca) e dispone I'incameramento della tassa versata.
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