F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ISOLA D’ELBA AVUERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14.10.1998 INFLITTA AL CALCIATORE MELI MAURIZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 26 del 25.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. ISOLA D'ELBA AVUERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14.10.1998 INFLITTA AL CALCIATORE MELI MAURIZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 26 del 25.1.1996) L'U.S. Isola d'Elba, con telegramma del 29.1.1996, ha preannunciato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al Com. Uff. n. 26 del 25 gennaio 1996, con la quale veniva inflitta al calciatore Melis Maurizio, la sanzione della squalifica fino al 14.10.1998. A tale preannuncio non ha però poi fatto seguito I' invio dei motivi, nei modi e nei termini di cui all'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., onde il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. per omesso invio dei motivi dopo il preannuncio telegrafico, I' appello come innanzi proposto dell'U.S. Isola d'Elba di Porto Azzurro (Livorno). Ordina I' incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it