F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL SIG. PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AFFRICO/RESCO REGGELLO DEL 24.9.1995 (Delibera della Commissione Dìsciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 22 del 21.12.1995)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 29 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO DEL SIG. PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AFFRICO/RESCO REGGELLO DEL 24.9.1995 (Delibera della Commissione Dìsciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 22 del 21.12.1995)
II Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha proposto ricorso, ex art. 27 comma 2 lett. c) C.G.S., avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul Com. Uff. n. 22 del 21 dicembre 1995, concernente I'utilizzo del calcìatore Gìanassi Alessio dall'U.S. Affrico, nell'incontro Affrico/Resco Reggello del 24.9.1995.
II rìcorrente ha richiesto la riforma della suddetta delibera, con la quale era starà inflitta all'U.S. Affríco la penalizzazione di un punto in classifìca e I'ammenda di L. 300.000, e I'applicazione, invece, della punizione sportiva della perdíta della gara con il punteggio di 0-2.
Rileva questa Commissione d'appello che, ai sensi dall'art. 37 n. 3 C.G.S., il deferimento da parte degli Organi Direttivi,delle Leghe e dei Comitati avverso la posizione irregolare dì calciatore.deve essere adempiuto entro il sessantesimo giorno dallo svolgimento della gara in oggetto.
Risulta dagli atti che il deferimento relativo alla gara del 23.9.1995 è avvenuto il 24.11 dello stesso anno,quindi oltre il sessantesimo glomo. Deve pertanto essere applicato I'art. 37 comma 6 che prevede, in tal caso, I'applicazione di provvedimenti disciplinari e non anche la sanzione sportíva della perdita della gara, che non poteva, invece, essere più applicata.
La richièsta del Presidente della L.N.D. non può trovare, pertanto, accoglimento.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti.
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