F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 43/C Riunione del 27 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. LUCCA SETTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUCCA SETTE/SANTANNA DEL 4.5.1996(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato-Regionale Toscana – Com. Uff. n. 45 del 27.5.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 43/C Riunione del 27 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. LUCCA SETTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUCCA SETTE/SANTANNA DEL 4.5.1996(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato-Regionale Toscana - Com. Uff. n. 45 del 27.5.1996) La A.S, Lucca Sette ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare del 27.5.1996 relativo alla gara LuccaSette/Santanna del 4.5.1996. L'appellante censura la decisione della Commissione Disciplinare che, in accoglimento del reclamo del G.S. Santanna avverso decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Lucca, ha annullato la suddetta decisione che aveva disposto la.punizione sportiva di perdita della gara per il G.S. Santanna ed aveva ordinato ripetersi l'incontro Lucca Sette/Santanna. Secondo I'appellante a torto la Commissione Disciplinare ha ritenuta che non sussisterebbero le condizioni di pericolo che avrebbero potuto legittimare la prosecuzione delta gara pro-forma secondo quanto disposto dal Direttore di gara nel corso dell'incontro Lucca Sette/Santanna del 4.5.1996. Sempre secondo I'appellante la decisione dell'arbitro era giustificata dalla valutazione che il Direttore di gara aveva fatto della situazione dì concreto pericolo che si era determinata durante la gara a seguito del comportamento di alcuni calciatori della società Santanna. In buona sostanza I'appellante ritiene che nel caso in oggetto essendo stato I'arbitro attorniato, ripetutamente minacciato e fatto oggetto di violenze, il suo provvedimento di prosecuzione della gara pro-forma era inevitabile. L'appello è infondato. La decisione impugnata con ampia motivazione, perfettamente aderente agli atti ufficiali ed alle risultanze del procedimento, ha ritenuto che la decisione del Direttore di gara trova fondamento in una valutazione soggettiva circa la sussistenza del pericolo, non sorretta da elementi oggettivi e fondata, quindi, su di una esagerata ed immotivata preoccupazione per la propria incolumità. Ed invero I'arbitro avrebbe potuto adottare gli idonei provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori (in numero di due) che si erano resi responsabili delle frasi minacciose. Inoltre il calciatore che aveva posto in essere gravi atti di violenza era stato già allonta- nato dal campo e non vi erano elementi che facessero presumere I'esistenza di un pericoIoso concreto. Le conclusioni della decisione impugnata debbono essere pienamente accolte e condivise Basterà rilevare che I'arbitro stesso ammette che le sue condizioni psicologiche non gli hanno permesso di adottare gli opportuni provvedimenti, riconoscendo, quindi, che la decisione dì continuare la gara proforma era il frutto di una mera valutazione soggettiva ispirata da un esagerato senso del pericolo e non trovava base e giustificazione in elementi concreti. da un esagerato senso del pericolo e non trovava base e giustificazione in elementi concreti. Soprattutto quello che rileva nella specie è la mancata adozione di quei provvedimenti sanzionatori che avrebbero potuto permettere di ristabilire I'ordine e quindi di far proseguire la gara.In relazione a tutto quanto precede la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Lucca Sette di Lucca ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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