F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 7 Agosto 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. TIBER AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORTEBRACCIO FRATTATODINA/TIBER DEL 28.5.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 69 del 6.7.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 7 Agosto 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. TIBER AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORTEBRACCIO FRATTATODINA/TIBER DEL 28.5.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 69 del 6.7.1995) Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 59 del.6 luglio 1995, Ia. Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria della L.N.D. accoglieva il reclamo sporto dalla A.C. Fortebraccio Frattatodina, avverso la regolarità della gara dì spareggio disputata contro la A.S. Tiber il 28.5.1995, nel quadro del Campionato di 2a Categoria. Riteneva provato, infatti, la Commissione Disciplinare che alla gara in questione avesse partecipato, sotto il nome del calciatore Umberto Casalvieri, tesserato per I'A.S. Tiber, persona non identificata ma comunque da lui diversa e sprovvista di titolo legittimante. A tale conclusione la Commissione Disciplinare giungeva dopo aver esaminato un'ampia documentazione fotografica dalla quale, a suo giudizio, emergeva che non era il Casalvieri, direttamente esaminato, il calciatore con la maglia numero 6 che compariva appunto nelle fotografie; e del resto I'arbitro, che in un primo momento aveva asserito di avere identificato il calciatore mediante un passaporto recante una effigie fotografica conforme, riconosceva, dopo la diretta visione del Casalvieri, che esisteva una certa differenza (concernente I'attaccatura dei capelli) fra I'immagine di costui e quella inserita nel citato documento. D'altra parte, risultava che il calciatore aveva subito un intervento chirurgico il 15.5.1995 ed era stato dimesso due giorni dopo, con una prescrizione convalescenziale di quindici giorni, mentre la sua partecipazione alla gara del 28.5.1995 era stata fisicamente valida. Pertanto, la Commissione Disciplinare applicava alla A.S. Tiber la punizione sportiva di perdita della gara (vinta sul campo della medesima con il punteggio di 2 a 0); oltre all' adozione di provvedimenti accessori. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione la A.S. Tiber, sostenendo che il Casalvieri, regolarmente identificato dall'arbitro, aveva partecipato effettivamente alla gara; che il contrario convincimento della Commissione Disciplinare si basava su documenti irritualmente acquisiti e contrastava con le dichiarazioni degli Ufficiali di gara, altre tutto disperdendosi in una serie di incomprensibili considerazioni ed illazioni che non giustificavano minimamente la decisione adottata, della quale si chiedeva I' annullamento. Ciò premesso, osserva la C.A.F. che il reclamo è fondato. La Commissione Disciplinare - che giustamente aveva rifiutato I'acquisizione di una videocassetta e dei risultati di indagini investigative private - ha incomprensibilmente introitato un non meglio precisato "materiale fotografico relativo alla gara in questione", violando la norma dall'art. 25 C.G.S., che vincola il giudizio degli Organi disciplinari alle risultanze degli atti ufficiali (ivi compresi, evidentemente, quelli provenienti dagli accertamenti dell'Ufficio Indagini della FI.G.C.) e limita I'utilizzazione di riprese televisive o altri filmati (ma che offrano piena garanzia tecnica e documentale) alla riparazione dell'errore incorso nella individuazione di calciatore espulso o ammonito - ipotesi questa che non sí verifica nel caso in esame. La Commissione Disciplinare, dunque, (che non poco incoerentemente lamenta la mancanza di una valida istruttoria, sia pure giustificandola con le ristrettezze cronologiche, sulle quali peraltro dovrebbero sempre prevalere gli interessi della giustizia sportiva) avrebbe dovuto giudicare unicamente sulla base degli atti ufficiali che, nella specie, consistevano nelle dichiarazioni supplementari rese dagli Ufficiali di gara, visto che molti dei tesserati convocati non si presentarono e che, in ogni caso, le dichiarazioni rese da persone direttamente interessate erano meno fidefacenti di quelle dell'arbitro e di un guardalinee. Deve subito rilevarsi che nessun contributo ha apportato quest'ultimo, dichiaratosi non in grado di fornire elementi di valutazione circa I' identificazione del Casalvieri. L'arbitro, invece, inizialmente ebbe a dichiarare che il soggetto effigiato nel passaporto corrispondeva a quello presentatosi come Casalvieri; dopo aver ripetuto di non essersi sbagliato al riguardo - pur attribuendo al trascorrere del tempo e alla pluralità delle identificazioni I' impossibilità di un riconoscimento attuale - e a seguito della visione del calciatore, notava fra la persona fisica di questi e la memoria ricognitiva risalente al giorno della gara una difformità relativa all'attaccatura dei capelli. Peraltro, la stessa delibera impugnata dà atto che la fotografia del passaporto corrispondeva alla persona presentatasi alla Commissione Disciplinare, con I' unica differenza concernente appunto i capelli che, allora folti, risultavano tagliati attualmente pressoché a zero. E dunque il dubbio arbitrale perde di consistenza sìa perché non inficia la sicurezza della iniziale dichiarazione, sia perché si incentra su un elemento di fatto non adeguatamente valutabile al momento della decisione. Tutti gli altri elementi (non infrequentemente illatorii e debolmente deduttivi) sui quali Ia Commissione Disciplinare basò la sua decisione o sono scarsamente affidabili (come le dichiarazioni delle parti, per esplicito riconoscimento della motivazione) o si ricollegano a materiale probatorio illegittimamente introitato e come tali non possono sorreggere la delibera impugnata. È conclusivamente da ritenere non dimostrata la partecipazione alla gara in oggetto di persona diversa da quella presentatasi e identificata come Umberto Casalvieri, con la conseguenza che la delibera impugnata deve essere annullata in punto di applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara, con ripristino del risultato acquisito sul campo. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalI'A.S. Tiber di Frattatodina (Perugia), annulla I' impugnata delibera ripristinando il risultato di 0 - 2 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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