F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. S. EGIDIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. EGIDIO/BASTIA UMBRA DEL 14.5.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 55 del 15.6.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. S. EGIDIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. EGIDIO/BASTIA UMBRA DEL 14.5.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 55 del 15.6.1995) II Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia, provvedendo in ordine all'incontro del Campionato di 3° Categoria S. Egidio/Bastia Umbra del 14 maggio 1995, conclusosi con il punteggio di 3 - 1 a favore della squadra ospitata, infliggeva a questa la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, oltre la penalizzazione di un punto in classifica e I' ammenda di L. 200.000. Avverso la predetta delibera lo Sporting Club Bastia Umbra inoltrava reclamo alla competente Commissione Disciplinare e questa lo accoglieva, ripristinando il risultato della gara acquisito sul campo (C.U. n. 55 pubblicato il 15 giugno 1995). Contro tale delibera I' A.S.S. Egidio ha proposto appello alla C.A.F chiedendo I' annullamento della decisione della Commissione Disciplinare. Rileva il Collegio che dall'esame degli atti è emersa la inammissibilità del reclamo inoltrato dallo S.C. Bastia Umbra alla Commissione Disciplinare. Ed invero, il suddetto reclamo risulta inoltrato e sottoscritto da persona il Sig. Cicognola Giacomo con la qualifica di "dirigente" priva dei poteri di rappresentanza della società in ambito federale questi competono al Presidente, che è I'organo preposto istituzionalmente alla rappresentanza della società, o al Vice-Presidente, in caso di impedimento del primo, ovvero ad altro dirigente espressamente delegato all'incombenza, II Sig Cicognola ha sottoscritto il reclamo, come si legge nell'atto, "in vece del Presidente inibito"; ma in tal caso la rappresentanza della società sarebbe spettata al Vice-Presidente Proietti Franco, già munito di delega di rappresentanza, così come risulta dal foglio di censimento per la stagione 1994/95 agli atti, e, infine, in caso di impedimento di questi, ad un dirigente appositamente delegato dal Consiglio Direttivo (come previsto anche nelI'atto costitutivo della società pure in atti). Ne consegue I'annullamento senza rinvio, giusta I'art 27 n 5 CGS, della delibera impugnata in questa sede. Per questi motivi la CAF, in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalI'ASS Egidio di Sant' Egidio (Perugia), annulla senza rinvio, ai sensi dall'art 27 n 5 CGS, I'impugnata delibera della Commissione Disciplinare, per inammissibilità del reclamo proposto dallo SC Bastia Umbra dinanzi la Commissione Disciplinare medesima perché sottoscritto da persona non legittimata a rappresentare la società, con conseguente ripristino di quella del Giudice Sportìvo Ordìna la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it