F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 16 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. S.L. MAGAZZINI NICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14 MARZO 2000 INFLITTA AL CALCIATORE BELLUMAT STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 49 dell’11.4.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 16 Maggio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. S.L. MAGAZZINI NICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14 MARZO 2000 INFLITTA AL CALCIATORE BELLUMAT STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 49 dell'11.4.1996). II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto, con provvedimento pubblicato nei C.U. n. 45 del 14 marzo 1996, squalificava fino al 14.3.2000 il calciatore Bellumat Stefano in relazione al comportamento dello stesso tesserato nei confronti del Direttore di gara in occasIone dalla partita S.L. Magazzini Nico/Ripa F.P. 92 del Campionato di 1a Categoria, disputatasI il 10.3.1996. La Commissione Disciplinare di detto Comitato, con decisione pubblicata nel C.U. n. 49 dell'11 aprile 1996, rigettava il reclamo della U.S. S.L. Magazzini NIco e confermava la squalifica inflitta al calciatore. Contro tale decisione si appella ora a questa Commissione la società, la quale, dopo aver formulato una propria ricostruzione dei fatti, ritiene che I'episodio concreti un' ipotesi di protesta violenta e non già quella di "aggressione violenta" e conclude, quindi, chiedendo una riduzione della sanzione. II reclamo non può trovare accoglimento. Invero ciò che viene nella specie in rilievo, come in fondo ben percepisce la sottile difesa della società ricorrente, è non già la qualificazione dell'episodio bensì la struttura ontologica dello stesso. Sul piano dei fatti la linea difensiva della società, certamente pregevole sul piano dialettico-argomentativo, non è idonea minimamente a scalfire la storicità dei fatti così come rappresentati dal Direttore di gara nel referto e nel supplemento di rapporto che la Commissione Disciplinare ha avuto ben cura di acquisire agli atti, atti che, notoriamente, nel contenzioso proprio all'ordinamento sportivo, sono dotati di fede privilegiata.. Pertanto, non sussistendo dubbi che i fatti si siano verificati - essendo irrilevante ai fini che interessano le modalità temporali degli stessi potendo la gravità dell'episodio consumarsi anche nello spazio di pochi secondi -; che gli stessi nella loro struttura continuata caratterizzano comunque come grave I'infrazione compiuta, adeguata si appalesa la sanzione irrogata che va, pertanto, confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dall'U.S. S.L. Magazzini Nico di Lamon (Bolzano) e dispone I'incameramento della tassa versata.
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