F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 23 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. GARCIA MORENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DODAI MONTECCHIO MAGGIORE/GARCIA MORENO DELL’8.10.1995.(Delibera della Commíssione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 17 del 12.10.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 23 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. GARCIA MORENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DODAI MONTECCHIO MAGGIORE/GARCIA MORENO DELL'8.10.1995.(Delibera della Commíssione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 17 del 12.10.1995) II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vicenza, provvedendo in ordíne ad una gara del Campionato Provinciale Juniores della stagione sportiva 1994/95, infliggeva al calciatore Presa Daniele, classe 1975 e tesserato per I'U.S. Garcia Moreno, la squalifica per due giornate (C.U, n. 39 pubblicato il 26 aprile 1995). Tale squalifica non poteva essere scontata nel prosieguo della suddetta stagione sportiva. L'8 ottobre 1995 veniva disputata la gara del Campionato di 3° categoria Dodai Montecchio Maggiore/Garcia Moreno, gara che sí concludeva con il risultato di 0-1. L'A.C.F.U. Dodai Montecchio Maggíore inoltrava reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto e deducendo I'illegittima partecipazione alla gara sopra specificata, nella squadra dell'U.S. Garcia Moreno del calciatore Presa Daniele in quanto squalificato, chiedeva che a detta U.S. Garcia Moreno fosse inflitta la punizione sportiva dí perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2, ai sensi dall'art. 7 comma,5 C.G.S. L'adita Commissione Dísciplínare accoglieva il reclamo (C.U. n. 17 pubblicato il12 ottobre 1995). Avverso la predetta delibera I'U.S. Garcia Moreno ha proposto appello alla C.A.F. e, sull'assunto della regolare partecipazione del calciatore sunnominato alla gara in oggetto, ha chiesto l'annullamento della delibera medesíma ed il ripristino del risultato acquisito in campo. Il proposto appello non può essere accolto, avendo il calciatore Presa Daniele partecipato alla succitata gara del Campionato dí 3à Categoria senza legittimo titolo,. in quanto allora squalificato dal Giudice Sportivo. Va infatti premesso che alle gare del Campionato Juniores della stagione sportiva 1994/95 potevano partecipare calciatori nati dall'1 gennaio 1977 ín poi e quattro calcíatori "fuoci quota"; questi in via di.eccezione. Gíova aggiungere che il calciatore Presa Daniele non rientrava nei limiti di età per partecipare, nella stagione sportíva suddetta, a gare dí manifestazioni riservate alla categoria Juniores. Deve inoltre, essere sottolineato che la squalifica di cui al sopraddetto C.U. n, 39 del 26.4.1995 poteva essere scontata, nella stagione sportiva 1994/95, in gare del Campionato Juniores, a mente dall'art. 12 comma 3 C.G.S., evento questo non verificatosi. Allo stato,. dovrà quindi la squalifica succitata scontarsi nella stagione sportiva 1995/96 con la non partecipazione del calciatore a gare ufficiali della prima squadra della società di appartenenza, giusta I'art. 12 comma 6 C.G.S. Devono infine sottolinearsi da un lato il costante indirizzo íntermpretativo,della C.A.F in materia (vedi C.U.-n.. 15 - 7 novembre 199T - Appello Civitavecchia Calcio), dall'altro I'applicabilità di ulteriori chíarimenti al riguardo redatti dalla Lega Nazionale Dilettanti e riportati nella Circolare n. 4 del 3 settembre 1993. Ne consegue la conferma.dell'impugnata delibera, con I'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.P.F. respinge I'appello come sopra proposto dall'U.S. Garcia Moreno di Arzígnano (Vicenza) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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