F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. GLORIA GOLOSINE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ESORDIENTI SPERIMENTALI GLORIA GOLOSINE/GREZZANA DEL 27.1.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 30 del 29.2.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 18 Aprile 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. GLORIA GOLOSINE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ESORDIENTI SPERIMENTALI GLORIA GOLOSINE/GREZZANA DEL 27.1.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 30 del 29.2.1996). All'esito della gara Gloria Golosine/Grezzana, disputata il 27.1.1996 nell'ambito del Campionato Esordienti Sperimentali del Comitato Regionale Veneto del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica e terminata col punteggio di 0 a 2, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provínciale di Verona, su reclamo dell'U.S. Gloria Golosine, nel rilevare che ín quell'incontro I'arbitro aveva fatto ripetere le rimesse laterali errate allo stesso calcíatore che aveva dato causa alla ripetizione, annullava la gara disponendone la ripetizione . Avverso tale decísione reclamava I'A.C- Grezzana ed il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regíonale Veneto del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica,con delìbera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 29 febbraio.l996, dichiarava la regolarità della gara e ripristinava il risultato conseguito sul campo. Si appella ora a questa Commissione I'U.S. Gloria Golosinè, invocando la ripetizione della gara. L'impugnazione è fondata. Ed invero I'arbitro ha ammesso il proprio errore, che ha avuto oggettiva influenza sulla regolarità di svolgimento della gara stessa. Va quindi rìpristinato il provvedimento del Giudice Sportivo di 1 ° Grado. Per questi motivi la.C.A,F., in accoglimento dell'appello come innanzí proposto dell'U.S. Gloria Golosíne di Verona, annulla I'ìmpugnata delíbera, ripristínando quella del Giudice Sportivo che disponeva la ripetìzíone della suindicata gara. Dispone restituirsí. la tassa versata.
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