F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 4 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.C. AFRAGOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE’ AFRAGOLA/AVEZZANO DEL 30.9.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 84 del 17.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 4 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.C. AFRAGOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE' AFRAGOLA/AVEZZANO DEL 30.9.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 84 del 17.11.1995) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 38 del 18 ottobre 1995, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque della L.N.D., esaminando il reclamo proposto dalla Prol Calcetto Avezzano avverso la regolarità della gara Afragola/Avezzano svoltasi il 30.9.1995 nell'ambito del Campionato di Serie B, per la sostenuta difformità delle dimensioni del campo di giuóco rispetto a quelle regolamentari, lo respingeva, osservando che il campo della S.C. Afragola lungo 40 metri e largo 25 era stato regolarmente omologato e rispondeva alle misure prescritte (Iunghezza da un minimo di 25 ad un massimo di 42 metri, larghezza da 15 a 25). Su reclamo della Pro Calcetto Avezzano avverso tale decisione, la Commissiione Disciplinare, con la delibera di cui al C U. n. 84 del 17 novembre 1995; rilevato c'é il campo della S.C. Afragola non era coperto e che la larghezza massima del medesimo non avrebbe dovuto eccedere (giusta la decisione ufficiale adottata legittimamenete dalla F.I.G.C. in deroga alla regola n. 1 punto 1 del Regolamento di Giuoco) i 22 metri mentre quello de quo ne misurava 24; e che tale irregolarità era stata riscontrata anche in occasione di una recente visita.di omologazione del terreno di giuoco (poi sospesa proprio per tale ragione) che della comprovata irregolarità - decisivamente influente sul regolare svolgimento della gara doveva essere tenuta responsabile la società ospitante, infliggeva alla S.C. Afragola la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 -2. Si. appella ora a questa Commissione tale società; evideziando anzitutto che il terreno di giuoco, nelle sue attuali dimensioni era stato omologato dalil competente autorità calcistica il 13.9.1991; infatti, le misure che esso presentava erano conformi alle previsioni delle Carte Federali; tanto che l'arbitro della gara in questione nonostante la riserva scritta presentata dalla Pro Calcetto Avezzano, aveva rifiutato di disporre una personale misurazione, attenendosi al verbale omologativo. Le circostanze successive alla disputa della gara stessa, inopportunamente citate nella delibera impugnata, non mutavano la situaziohe di atto, che vedeva I'appellante sollevata da ogni responsabilità. La reclamante chiede pertanto l'annullamento della delibera impugnata e il ripristino di quella del Giudice Sportivo. La Pro Calcetto Avezzano ha presentato controdeduzioni scritte. Alla seduta odierna è comparsa la società appellante, la quale ha formulato richiesta subordinata di ripetizione della gara. Ritiene questa C.A.F. che il gravame sia accoglibile, in relazione al petitum oggi gradatamente proposto dalla S.C. Afragola. Sfrondata dalle superfetazioni difensive che caratterizzano sia il reclamo di quest'ul- . lima che quello originariamente proposto dalla controparte, la materia del contendere deve restringersi al controllo dell'osservanza delle disposizioni regolamentari, in materia di regolarità del campo di giuoco. Fermo restando che il verbale di omologazione è un requisito di legittimità almeno iniziale, in quanto appare innegabile che la possibile modifica - per gli eventi più vani - del medesimo sia circostanza storica da accertare volta per volta" ove sia stata proposta la riserva scritta prima della gara, alla quale le norme regolamentari subordinano addirittura la reclamabilità del corretto svolgimento della gara stessa. Che tale accertamento sia sempre richiedibile all'arbitro è confermato dalla decisione ufficiale della FI.G.C. ad integrazione della Regola 1 del Regolamento di Giuoco, secondo la quale "Le società ospi-. tanti, responsabili del regolare allestimento del campo di giunco, sono tenute a mettere a disposizione dell' arbitro idonei strumenti di misura per I'eventuale controllo della regolarità del terreno"; non altrimenti che a garanzia del controllo spettante alla società ospitata, tale decisione potrebbe interpretarsi. Pertanto, alla presentazione della citata riserva scritta, I'arbitro è tenuto ad effettuare le opportune misurazioni, con il duplice scopo: a) di controllare la regolarità delle dimensioni; b) di consentire, ove il controllo sia negativo, la regolarizzazione da parte della società obbligata, la. quale evidentemente può all'uopo impiegare tutto il tempo massimo d'attesa, che le norme vigenti le attribuiscono. Quindi, da un lato la presenza di un verbale di collaudo (ancorché recante misure non conformi a quelle stabilite dalla F.I.G.C. in deroga legittima alle regole di giuoco) non impedisce la presentazione della riserva, che non può in base ad esso essere elusa; dal-. l'altro, tale presentazione vincola I'arbitro ad un comportamento ineludibile, proprio perché finalizzato al duplice scopo di cui sopra. Nel caso in esame, il Direttore di gara, cui la riserva era stata consegnata, è pacifico che abbia rifiutato di effettuare la necessaria misurazione, con ciò per un verso impedendo di constatare che effettivamente (come parrebbe ammettere la stessa appellante) il campo eccedeva in larghezza le dimensioni stabilite dalle citate decisioni ufficiali; e, per I'altro, non dando alla società ospitante la possibilità (tutt'altro che disagevole,.trattandosi. emplicemente di restringere il campo di tre metri) di provvedere alla regolarizzazione. Solo nel caso che a ciò non si fosse provveduto, sarebbe stata possibile - nelI'accertata irregolarità delle misure - applicare alla medesima la punizione sportiva di perdita della gara. L'omesso adempimento degli obblighi regolamentari da parte dell'arbitro, impone invece che della gara stessa (della cui regolarità per I'aspetto qui in esame non è possibile dare un giudizio certo) sia nuovamente disputata. Ciò deve disporsi, annullando sia la delibera del Giudice Sportivo, che quella della Commissione Disciplinare. L'accoglimento dell'appello comporta la restituzione della corrispondente tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.C. Afragola di Afragola (Napoli), annulla le delibere del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, ordinando la ripetizione della suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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