F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 14 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C HELIOS AVVERSO LA SANZlONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1997 INFLITTA AL CALCIATORE RAPISARDA FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 19/Disc. dell’8.2.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 14 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C HELIOS AVVERSO LA SANZlONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1997 INFLITTA AL CALCIATORE RAPISARDA FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 19/Disc. dell'8.2.1996)
Con appello a questa C.A.F, I'A.P. Helios ha avversato la decisione adottata dalla Commissíone Discíplinare presso il Comitato Regionale Sicílía, apparsa sul com. Uff. n.19/Disc.. dell'8 febbraio 1996, con la quale è stata confermata la sanzione della squalifica del calciatore Rapísarda Francesco fino al.31.12.1998 inflittagli dal Giudíce Sportívo (Com. Uff n. 14 del 30 Novembre 1995).
La reclamante ne chiede la riforma sul presupposto che vi sarebbe stato un errore di persona nella individuazione del calciatore che, nel corso della gara di Coppa Italia di Calcio a 5, Nissa 5/Helios del 21.11.1995 sferrò un calcio alla gamba sínístra dell'arbitro.
L'appello è ínfondato posto che il ríferímento contenuto nel referto arbítrale e preciso ed ínequivoco ed il fatto ha inoltre trovato conferma nel supplemento di referto arbitrale richiesto dalla commissione Disciplinare I'arbítro ha ribadito, infatti, senza ombra di dubbio alcuno, che la paternità dell'azione violenta era da ascriversí al calciatore Rapisarda, non mancando di precisare che questi lo aveva anche "oltraggiato verbalmente".
II tentativo di far convergere la responsabilità de! fatto sul calciatore Azzarellí Antonio, autoproclamatosi responsabile con una lettera ínviata alla società e da questa prodotta in sede di reclamo alla Commissione Disciplinare, e quindi ímproduttivo ove si consideri anche che I'Azzarelli npn ha rítenuto dí aderíre alla convocazione da parte della Commissione Disciplinare volta appunto a verificare I'attendibilità di quanto da lui dichíarato.
II Collegio giudicante ritiene, infine, che la sanzione sia congrua avuto riguardo all'entità della violazione.
Per questí motivi la C.A.F. respinge I'appello come in epigrafe proposto dall'A.P. Helios di San Giovanni La Punta (Catania) e dispone I'incameramento della tassa versata.
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