F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 5 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. MORRO D’ORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MORRO D’ORO/LUCO DEI MARSI DEl 13.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Comunicato Ufficiale n. 66 del 15.5.1997) . APPELLO CELANO F.C. OLIMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MORRO D’ORO/LUCO DEI MARSI DEL.l3.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo -Comunicato Ufficiale n. 66 del 15.5.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 5 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. MORRO D'ORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
MORRO D'ORO/LUCO DEI MARSI DEl 13.4.1997 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Comunicato Ufficiale n.
66 del 15.5.1997) .
APPELLO CELANO F.C. OLIMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
MORRO D'ORO/LUCO DEI MARSI DEL.l3.4.1997 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo -Comunicato Ufficiale n.
66 del 15.5.1997)
L'A.S. Morro d'Oro ha proposto ricorso avverso la decisione nella Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Abruzzo (pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 66 del 15 maggio 1997)
con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dell'A.C. Luco dei Marsi, era stata inflitta alla
A.S. Morro d'Oro la perdita della gara con il punteggio di 0 - 2. Avverso la stessa decisione ha
proposto ricorso anche la società Celano F.C. Olimpia s.r.I., ritenendosi danneggiata dalla decisione
in esame e quindi legittimata a proporre reclamo in base all'art. 23 p. 3 C.G.S..
Ritiene innanzitutto questa Commissione che quest'ultimo ricorso sia inammissibile in quanto la
citata norma legittima a proporre reclamo i terzi portatori di interessi indiretti solo nei casi di illecito
sportivo, ipotesi che chiaramente non ricorre nella fattispecie in esame.
Per quel che riguarda, invece, il ricorso della A.S. Morro d'Oro esso non può trovare accoglimento
in quanto risulta dagli atti ufficiali che il calciatore Ercole Di Nicola, utitizzato dalla A.S. Morto
d'Oro nella gara con il Luco dei Marsi del 13.4.1997, era stato inibito a svolgere ogni attività in
seno alla FI.G.C. fino al 16.4.1997 con provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso il
Comitato Provinciale di Teramo, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 32 del 10 aprile 1997.
Come è noto I'art. 5 comma 5 C.G.S. prevede una presunzione assoluta di conoscenza dei
Comunicati Ufficiali a far data della loro pubblicazione, onde nessuna rilevanza possono avere le
giustificazioni addotte dall'A.S. Morro d'Oro.
Per questi motivi la C.A.F, sugli appelli come in epigrafe proposti dall'A.S. Morro d'Oro di Morro
d'Oro (Teramo) e dal Celano FC. Olimpia di Celano (L'Aquila), così provvede:
- li riunisce per connessione;
- respinge l'appello dell'A.S. Morro d'Oro;
- dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S., I'appello del Celano F.C. Olimpia;
- ordina l'incameramento delle relative tasse.
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