F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 18 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. LUCANIA 86 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DINAMO POLLINO/LUCANIA 86 DEL 6.4.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso II Comitato Regionale Basilitata – Com. Uff. n. 49 del 6.6.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 18 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'U.S. LUCANIA 86 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DINAMO POLLINO/LUCANIA 86 DEL 6.4.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso II Comitato Regionale Basilitata - Com. Uff. n. 49 del 6.6.1996) A seguito di reclamo sporto dal F.C. Dinamo Pollino, avverso la regolarità della gara Dinamo Pollino/Lucania 86, svoltasi il 6.4.1996 per il Campionato di 2' Categoria, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, avendo accertato che alla medesima aveva partecipato, per I'U.S. Lucania 86, il calciatore Giuseppe Fiorenza (tesserato per altra compagine) sotto le false generalità di Carmelo Capuano, applicava a carico di detta società la sanzione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art, 7 C.G.S., squalificando inoltre il Fiorenza ed inibendo il Dirigente Accompagnatore ufficiale, Giovanni Ferrara, fino al 5.4.1997 (vedasi C.U. n. 44 del 2.5.1966). Tale decisione era impugnata dell'U.S. Lucania 86 dinanzi alla competente Commissione Disciplinare la quale, con la delibera di cui al C.U. n. 49 del 6 giugno 1996, rilevato preliminarmente che la competenza a conoscere i reclami concernenti la regolarità delle gare quanto alla posizione dei calciatori partecipanti, era riservata in via esclusiva alla Commissione stessa e non al Giudice Sportivo, annullava la delibera di quest'ultimo; e, avendo interpellato I'arbitro, che confermava il constatato scambio di persona (nonché tenuto conto degli accertamenti già svolti dal G.S.), confermava nella sostanza i provvedimenti precedentemente adottati. Ricorre ora a questa C.A.F la medesima società, sostenendo che, inviando il proprio reclamo all'organo disciplinare errato, la controparte aveva fatto caducare i termini perentori per I'impugnazione dinanzi alla Commissione Disciplinare; e che questa, a sua volta errando, aveva ritenuto di poter sanare la situazione con una propria delibera, anziché dichiarare I'inammissibilità del reclamo stesso. Chiedeva, pertanto, I'annullamento della decisione impugnata. L'appello è infondato. Appare anzitutto condivisibile - come del resto già altre volte affermato da questa C.A.F - il convincimento della Commissione Disciplinare, circa I'immanenza anche nelI'ordinamento calcistico, del duplice principio del favor impugnationis e della conservazione degli atti validi. Tale era intrinsecamente il reclamo rivolto al Giudice Sportivo, ancorché competente a conoscerne fosse invece la Commissione Disciplinare; il primo avrebbe dovuto, attuando una operazione procedurale già vigente anche bel codice ordinario di rito penale, trasmettere la pratica all'organo disciplinare competente; la circostanza, invece, che abbia deliberato nel merito, non sposta i termini sostanziali del caso, dal momento che la Commissione Disciplinare, sia pure investita da successiva impugnazione, ne ha annullato la delibera, esplicitamente affermando di giudicare come organismo di prima istanza, con il che si è ripristinata nella legalità procedurale una patente situazione di illegittimit8. Anzitutto, perché il termine per impugnare la regolarità di una gara non é quello ordinario di sette giorni, citato dall'appellante, ma quello di trenta - che nella specie è stato rispettato ancorché I'atto impugnativa abbia raggiunto un giudice incompetente; e poi perché la Commissione Disciplinare, ancorché abbia fatto un improprio ed ultroneo richiamo all'attività di indagine disposta dal Giudice Sportivo, ha poi deliberato sulla base di un supplemento arbitrale autonomamente e lecitamente acquisito. Del resto, I'attuale appellante non muove al provvedimento della Commissione Disciplinare censure di merito, limitandosi alle sopra esposte doglianze di mero rito; per cui I'appello deve essere rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dell'U.S. Lucania 86 di Francavilla sul Sinni (Potenza) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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