• Stagione sportiva: 1996/1997
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA POL. TURRITA MARATEA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
NON DISPUTATA VULTUR/TURRITA MARATEA DEL 22.1.1997 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata Com. Uff. n. 33 del 6.3.1997)
A seguito della mancata disputa della gara Vultur/Turrita Maratea del 22.1.1997, il Giudice
Sportivo, accertata dal referto arbitrale la mancata presentazione della Pol. Turrita Maratea,
infliggeva alla predetta società la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 2,
la penalizzazione di punto in classifica e l’ammenda di L. 1.000.000 per prima rinuncia (Coni. U(f.
n. 28 del 30 gennaio 1997).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 15 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA POL. TURRITA MARATEA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
NON DISPUTATA VULTUR/TURRITA MARATEA DEL 22.1.1997 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata Com. Uff. n. 33 del 6.3.1997)
A seguito della mancata disputa della gara Vultur/Turrita Maratea del 22.1.1997, il Giudice
Sportivo, accertata dal referto arbitrale la mancata presentazione della Pol. Turrita Maratea,
infliggeva alla predetta società la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 - 2,
la penalizzazione di punto in classifica e l'ammenda di L. 1.000.000 per prima rinuncia (Coni. U(f.
n. 28 del 30 gennaio 1997).
Successivamente lo stesso Giudice Sportivo, pronunciando sul reclamo 28.1.1997 della Pol. Turrita
Maratea - che, prospettando l'impossibilità della presentazione sul campo a causa di forza maggiore
giusta l'art. 55 N.O.I.F., chiedeva il rinvio della gara -, dichiarava inammissibile il reclamo in
quanto non preceduto dal prescritto preannuncio, in violazione dall'art. 18, comma 2, lett. b), C.G.S.
(Com. Uff. n. 30 del 13 febbraio 1997).
Rimaste disattese,da parte dell'adita Commissione Disciplinare, le doglianze della Pol. Turrita
Maratea, come da Com. Uff. n. 33 del 6 marzo 1997, detta società propone appello a questa C.A.F.
chiedendo l'annullamento della pronuncia della Commissione Disciplinare riproponendo le
argomentazioni -.già prospettate in primo grado - sulla sussistenza delle cause di "forza maggiore"
rilevanti ai fini della applicazione dall'art. 55 N.O.I.F..
Questa Commissione d'Appello Federale, dinanzi alla fattispecie descritta, ritiene dover affermare
la propria incompetenza.
Invero, l'art. 55 delle N.O.I.F, al comma 2, afferma che "la declaratoria della sussistenza della causa
di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in
seconda e ultima istanza".
L'appello proposto va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, per carenza di giurisdizione, ai sensi dell'art. 55
comma 2 N.O.I.F, l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Turrita Maratea di Maratea (Potenza)
e dispone l'incameramento della relativa tassa:
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APPELLO DELLA POL. TURRITA MARATEA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
NON DISPUTATA VULTUR/TURRITA MARATEA DEL 22.1.1997 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata Com. Uff. n. 33 del 6.3.1997)
A seguito della mancata disputa della gara Vultur/Turrita Maratea del 22.1.1997, il Giudice
Sportivo, accertata dal referto arbitrale la mancata presentazione della Pol. Turrita Maratea,
infliggeva alla predetta società la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 2,
la penalizzazione di punto in classifica e l’ammenda di L. 1.000.000 per prima rinuncia (Coni. U(f.
n. 28 del 30 gennaio 1997)."