F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 8 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. NUOVA FAGNANO AVVERSO DECISIONI ESITO GARA NUOVA FAGNANO/S. MARCO DELL’1.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 74 del 4.3.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 8 Maggio 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA POL. NUOVA FAGNANO AVVERSO DECISIONI ESITO GARA NUOVA FAGNANO/S. MARCO DELL'1.12.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 4.3.1997) In data 9.12.1996 la Polisportiva Nuova Fagnano proponeva reclamo dinanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria avverso I'esito della gara Nuova Fagnano /S. Marco, svoltasi I' 1.12.1996 nell'ambito del Campionato di 1° Categoria, sostenendo Ia squadra avversaria non aveva ottemperato all'obbligo di impiegare almeno un che calciatore nato dall'1 gennaio 1976 in avanti, come dispone la vigente normativa, sicché doveva essere sanzionata con la perdita della gara ai sensi dall'art. 7 C.G.S.. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel C.U. n. 58 del 13 gennaio 1997, disponeva la rimessione degli atti al Giudice Sportivo, organo ritenuto competente a decidete sul reclamo. Dal canto suo il Giudice Sportivo dichiarava inammissibile il reclamo perché non conforme alle prescrizioni dettate dell'art. 18 n. 2 lettera b) C.G.S.. Tale decisione, apparsa nel C.U. n. 61 pubblicato il 23 gennaio 1997, veniva impugnata dalla società avanti la Commissione Disciplinare, la quale rigettava il reclamo. Avverso tale pronuncia la Pol. Nuova Fagnano si è appellata a questo Collegio, insistendo nelle argomentazioni in precedenza svolte: in particolare viene ribadita la competenza della Commissione Disciplinare a giudicare il reclamo inizialmente ad essa proposto e, in ogni caso, si evidenzia I'obbligo del Giudice Sportivo di rilevare d'ufficio I'irregolarità conseguente al mancato impiego da parte dell'A.S. S. Marco di almeno un calciatore nato successivamente all'1 gennaio 1976. L'appellante conclude per il rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare o, in subordine, al Giudice Sportivo per I'esame del merito della controversia. L'appello è infondato. L'art. 37 C.G.S. distingue fra ricorsi avverso la regolarità di svolgimento delle gare (comma 1 ) e quelli avverso la posizione di tesserati che vi abbiano preso parte (comma 3), con le relative differenze di procedura. L'interpretazione che le delibare del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare hanno dato di tale distinzione appare a questa C.A.F. pienamente condivisibile, come del resto emerge da precedenti sue decisioni. Non vi è dubbio, infatti, che la "posizione' del tesserato, per inibirgli la partecipazione a gare (e viziarne lo svolgimento ove ciò si verifichi), di cui al comma 3, debba riguardare o la validità del tesseramento o la pendenza di provvedimenti disciplinari inibitori, cioè costituire un impedimento assoluto a detta partecipazione. Ma questo non può affermarsi nella specie. laddove la regolarità del tesseramento o la pendenza di provvedimenti disciplinari non è contemplata e, sostanzialmente, ciò che rileva è il mancato impiego di almeno un calciatore di determinata età. Da ciò non consegue che un calciatore più anziano effettivamente schierato tosse in posizione irregolare nel senso sopra visto, ma che la società subiva una limitazione,collegata al mero dato anagrafico; dal che poteva derivare soltanto una "irregolarità" della gara, ai sensi dell'art. 37 comma 1 C.G.S., su cui, ove il ricorso fosse stato ritualmente proposto, avrebbe deliberato con pienezza di poteri il Giudice Sportivo. E' appena il caso di aggiungere che non sussiste in capo al Giudice Sportivo, come pretende in questa sede I'appellante, I'obbligo di provvedere d'ufficio all'esame della posizione dei singoli calciatori schierati in campo. L'appello va, pertanto, rigettato e ne consegue I'incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F respinge I'appello come sopra proposto dalla Pol. Nuova Fagnano di Fagnano Castello (Cosenza) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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