F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SILLANUM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SILLANUM/REAL CERISANO 96 DEL 9.3.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Comunicato Ufficiale n. 93 del 6.5.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'U.S. SILLANUM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SILLANUM/REAL CERISANO 96 DEL 9.3.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Comunicato Ufficiale n. 93 del 6.5.1997) Nel rapporto arbitrale relativo alla gara Sillanum/Reat Cerisano, disputata il 9 marzo 1997 per il campionato di 3° Categoria organizzalo dal Comitato Regionale Calabria, si riferisce: - che, al 21' del secondo tempo, il Direttore di gara decretava l'espulsione del calciatore Chiodo Massimo della U.S. Sillanum; - che il predetto calciatore, avvicinatosi al Direttore di gara, con i pugni chiusi e in atteggiamento aggressivo, lo minacciava, intimandogli di non espellerlo, altrimenti lo avrebbe "ammazzato di botte"; - che, nel frattempo, l'arbitro veniva colpito con una pallonata violenta alla gamba destra dal capitano della U.S.Sillanum, Chiodo Luca; - che il Direttore di gara veniva impedito dall'espellere i due calciatori in quanto, accerchiato da alcuni calciatori della U.S. Sillanum; fra i ,quali Chiodo Massimo e Chiodo Luca, che gli impedivano di estratte il cartellino; - che il Direttore di gara cercava di allontanarsi dalla mischia, ma veniva spintonato con il petto dai sunnominati calciatori; - che, il Direttore di gara, vista l' assenza della Forza pubblica, inutilmente invitava il dirigente della U.S. Sillanum, Sig. Ripoli Giovanni, a dargli aiuto; - che, pertanto, vistosi fortemente minacciato dai due calciatori e senza protezione il Direttore di gara decideva di far proseguire l'incontro pro-forma; - che, al termine della gara, il Sig. Ripoli invitava il Direttore di gara a non trascrivere i nominativi dei due calciatori perché questi già diffidati rischiavano una squalifica. II Giudice Sportivo, letto il referto arbitrale, con deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 12 febbraio 1997, irrogava alla U.S Sillanum la punizione sportiva della perdita della gara in parola con il punteggio di 0-2 e l' ammenda di L 150.000, al Sig. Ripoli la inibizione fino al 31 dicembre 1997, la squalifica fino al 12 marzo 1999 al calciatore Chiodo Luca e fino al 12 settembre 1998 al calciatore Chiodo Massimo. La competente Commissione Disciplinare, adita dalla U.S. Sillanum, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 6 maggio 1997, confermava la predetta deliberazione; rilevando,quanto al punto dell'impugnativa concernente la punizione sportiva della perdita detta gara con il punteggio di 0-2, che questo doveva essere ritenuto inammissibile, non avendo provveduto la reclamante a inviare copia del reclamo alla società controparte. Avverso la predetta decisione la U.S. Sillanum ha preannunciato telegraficamente appello a questa C.A.F. in data 6 maggio 1997, chiedendo copia degli atti, ma non ha fatto seguire nel termine dì sette giorni dal ricevimento di questi, cioè dal 27 maggio 1997, i motivi di appello. L'appello, pertanto a norma dall'art. 27 n. 2 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva; va dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. b) C.G,S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Sillanum di Scigliano (Cosenza) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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