F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 11 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. SAMBATELLO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOUALIFICA FINO AL,31.1.1997 INFLITTA AL CALCIATORE, CANDIDO PASOUALE E DELL INIBIZIONE FINO AL 17.1.2001 INFLITTA AL SIG. PICCIOTTO ANTONINO, (Delibera della Commisslone Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabrla Com. Uff. n. 102 del 28.5. 1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 11 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.S. SAMBATELLO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOUALIFICA FINO AL,31.1.1997 INFLITTA AL CALCIATORE, CANDIDO PASOUALE E DELL INIBIZIONE FINO AL 17.1.2001 INFLITTA AL SIG. PICCIOTTO ANTONINO, (Delibera della Commisslone Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabrla Com. Uff. n. 102 del 28.5. 1996). Con atto spedito il 25.6.1996 la A.S. Sambatello Calcio, in persona del suo Presidente Antonino Musolino,ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disci- plinare presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 102 del 28 maggio 1996 con la quale veniva irrogata la sanzione della squalifica fino al 31.1.1998 al catciatore Candido Pasquale e quella dell 'inibizione fino 17. 1. 2001 al dirigente Picciotto Antonio. L'appellante lamenta in rito che la suddetta Commissione avrebbe deciso in una composizione diversa da quella che aveva partecipato alle udienze precedenti, e segnatamente a quelle nelle quali erano stati acquisiti elementi di prova, e nel merito I'erronea valutazione degli atti ufficiali e delle risultanze probatorie. Per quanto concerne la censura, di ordine processuale deve rilevarsi che la censu-, ra stessa era stata formulata con precedente appello avverso altra decisione della Com- missione Disciplinare in ordine al medesimo oggetto e che quindi è già stata esaminata da questa Commissione che, ritenutala fondata, annullava la predetta delibera per violazione dell'art. 19 n, 5 C.GS., con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per , nuovo esame. Si osserva, inoltre, che, nel corso dei giudizio susseguente al disposto rinvio, la delibera è stata adottata dagli stessi componenti della Commisslone che in precedente seduta avevano proceduto alla escussione dei testi ed alla trattazione del reclamo. Pertanto la censura formulata non ha fondamento.. Per quanto concerne le censure afferenti il merito, anche queste appaiono manifestamente infondate. Dai rapporti dall'arbitro e dei guardalinee, e da tutti gli atti ufficiali emerge senza ombra di dubbio alcuno il comportamento violento offensivo e minaccioso sia del dirigente Picciotto Antortio, sia del calciatore Candido Pasquale, mentre, per contro, le censure sul punto sono assolutamente generiche, inidonee quindi a scalfire il valore probatorio degli atti ufficiali, per cui I'approfondita motivazione dei primi giudici deve essere confermata. In relazione a quanto precede la C.A.F respinge I'appello come innanzi proposto dall'A.S. Sambatello Calcio di Reggio Calabria ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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