F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF N. 21/C RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CALCIO GALLICO AVVERSO LA SANZIONE DEILA SOUALIFICA FINO AL 31.1.1998 INFLITTA AL CAICIATORE MORDA’ PASOUALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso II Comitato Regionale Calabria-Com. Uff. n. 58 del 14.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF N. 21/C RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.S. CALCIO GALLICO AVVERSO LA SANZIONE DEILA SOUALIFICA FINO AL 31.1.1998 INFLITTA AL CAICIATORE MORDA' PASOUALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso II Comitato Regionale Calabria-Com. Uff. n. 58 del 14.1.1997) Con delibera di cui al Comunicato. Ufficiale n 58 del gennaio 1997 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale.Calabria ha rigettato il reclamo presentato dalla A.S. Calcio Gallico contro le decisioni del Giudice Sportivo presso il Comitato medesimo (C.U. n. 52 del 27 dicembre 1996) confermando, fra l' altro la squalifica per tredici mesi inflitta al calciatore Mordà Pasquale tesserato dalla stessa A.S. Calcio Gallico, per atto di violenza contro un calciatore avversario a gioco fermo nonché per ten tativo di colpire con un pugno I'arbitro. Con appello presentato a questa C.A.F, in data 28.1.1997,la A.S.CaIcio Gallico ha chiesto la riforma della citata decisione.della,Commissione Disciplinare affermando un fatto che contrariamente a quanto emerge dalle decisioni del primo Giudice e della Commissione Disciplinare -non vi sarebbe stato il tentativo dl colpire l'arbitro con un pugno a fine gara e che, di conseguenza, la sanzione, inflitta sarebbe sproporzionata. II reclamo è privo di fondamento e va respinto. Rileva il Collegio che dagli atti ufficiali- che come noto costituiscono fonte privilegiata di prova - emerge senza ombra di dubbio acuno la gravità del comportamento violento posto in essere dal Mordà durante la gara nei confronti di un avversario steso a terra (calcio al petto), ed a fine gara, con il tentativo di colpire l'arbitro con un pugno, sventato per il pronto intervento del medico sociale della squadra nonché di quello di un calciatore e di un dirigente dall'U.S. Salice che lo trascinavano di peso negli spogliatoi. A fronte di ciò stanno le mere allegazioni difensive della società non confortate da alcuna prova idonea a confutare la ricostruzione dai fatti così come descritta del rapporto dell'arbitro. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dall'A.S.Calcio Gallico di Gallico (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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